Ordinanza n. 2321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 621 del 7 maggio 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale adottato in autotutela ai sensi dell’art. 19, comma 4, l. 241/1990, recante divieto di prosecuzione dell’attività di carico e scarico di sottoprodotti di origine animale per la mancata adozione di interventi idonei a prevenire le esalazioni moleste
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 621 del 7 maggio 2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado contro il provvedimento comunale con cui era stata vietata la prosecuzione dell’attività esercitata nell’ambito di un’industria insalubre di prima classe. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo emerge che le censure dedotte contro la decisione di primo grado e contro il provvedimento comunale non sono specificamente enunciate; il giudice rileva tuttavia che esse non presentano, allo stato cautelare, un sufficiente fumus boni iuris. Nel giudizio di primo grado la domanda cautelare era già stata respinta, con la precisazione che la società avrebbe potuto presentare un serio progetto alternativo idoneo ad abbattere stabilmente le molestie olfattive. Non risulta che il provvedimento impugnato sia stato sospeso né che la società abbia assunto impegni per far cessare le problematiche contestate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta in appello ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Ha ritenuto, con valutazione propria della fase cautelare e riservando l’esame pieno alla fase di merito, che i motivi d’appello non evidenziassero un sufficiente fumus boni iuris. Quanto al periculum in mora, l’interesse patrimoniale della società alla prosecuzione dell’attività è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse alla salubrità ambientale, anche considerando che il provvedimento comunale era rimasto efficace nel primo grado e che non risultavano iniziative della società volte a far cessare le esalazioni contestate. La società è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, anche in considerazione del rigetto della precedente richiesta di misure cautelari monocratiche.
Norme richiamate
a seguito dell’avvenuta constatazione dell’assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno causato dalle esalazioni che si espandono sui fondi confinanti
Il Comune ha esercitato il potere di vietare la prosecuzione dell’attività in autotutela, a fronte della constatata mancata adozione di interventi preventivi rispetto al danno derivante dalle esalazioni.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta incidenter tantum in appello e della valutazione dei presupposti cautelari.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris, valutato in modo sommario e senza pregiudicare l’esame della controversia nella fase di cognizione piena.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse patrimoniale dell’operatore economico alla prosecuzione di un’attività può recedere rispetto all’interesse pubblico alla salubrità ambientale quando siano contestate emissioni o esalazioni dannose e non risultino adottate misure idonee a prevenirle.
- La persistente efficacia del provvedimento amministrativo durante il giudizio di primo grado e l’assenza di iniziative concrete dell’operatore per eliminare le problematiche ambientali contestate possono incidere negativamente sia sulla valutazione del fumus sia sul bilanciamento del periculum in mora.
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