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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21524/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione presso terzi promossa da una società nei confronti dell'ente impositore, quale terzo pignorato, sul presupposto che in favore della debitrice esecutata esistesse un credito tributario pignorabile, certo, liquido ed esigibile, pur in assenza di una formale istanza di rimborso. La commissione tributaria provinciale aveva accertato la sussistenza del credito pignorabile; la commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che il credito fosse definito e cristallizzato con l'atto di pignoramento e che la mancata presentazione di un'istanza di rimborso non ostasse alla procedura esecutiva. In cassazione l'ente pubblico ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d'appello, sostenendo che la CTR aveva affermato l'esistenza del credito tributario senza spiegare alcun percorso argomentativo né il quadro probatorio. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto sussistente il credito sulla base della sola esposizione in dichiarazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse meramente apparente perché priva di qualsiasi esplicitazione sul fondamento probatorio e logico-giuridico dell'affermazione circa l'esistenza del credito tributario pignorabile. Ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, affermando che il sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria. L'accoglimento del vizio motivazionale ha determinato l'assorbimento del secondo motivo, relativo all'onere della prova sull'esistenza del credito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il superamento del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve essere almeno non mancante, non meramente apparente, non perplessa e non obiettivamente incomprensibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo assorbito per contestare la prova dell'esistenza del credito tributario posto a base dell'esecuzione presso terzi.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non può essere integrata dall'interprete con congetture o ricostruzioni esterne al testo.
  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più denunciabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, restando sindacabile solo la violazione del minimo costituzionale di cui all'art. 111, comma 6, Cost.
  • Se la sentenza d'appello omette qualsiasi spiegazione sul fondamento probatorio della ritenuta esistenza di un credito pignorabile, il vizio di motivazione assorbe le ulteriori censure che investono la valutazione della prova o la ripartizione dell'onere probatorio.
  • In tema di esecuzione presso terzi, la decisione che affermi la pignorabilità di un credito deve indicare in modo intelligibile le ragioni per cui quel credito sia effettivamente esistente, certo, liquido ed esigibile, non essendo sufficiente una mera affermazione apodittica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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