Cassazione Penale, Sentenza n. 33261/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna (a seguito di rito abbreviato) per il reato di furto con manomissione di tubatura pubblica (artt. 624 e 625, primo comma, n. 2 e 7 c.p.). Le censure sono articolate su tre punti: (1) violazione delle norme procedurali relative alla revoca della messa alla prova (art. 464-octies c.p.p., art. 127 c.p.p., art. 168-quater c.p.), con contestazione dell'ordinanza di revoca adottata de plano e senza contraddittorio; (2) errata esclusione dello stato di necessità (art. 54 c.p.), dovuto a grave indigenza e al rifiuto di Girgenti Acque di stipulare un contratto per l'allaccio; (3) illegittima revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 168 e art. 164 c.p.), perché la seconda condanna cumulata alla prima non supererebbe i limiti di pena che vieterebbero una nuova sospensione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (primo motivo per manifesta infondatezza: la scelta del rito abbreviato dopo la revoca della messa alla prova implica rinuncia all'impugnazione autonoma dell'ordinanza di revoca; secondo motivo per manifesta infondatezza e genericità: lo stato di necessità non può essere invocato per semplice bisogno economico senza prova dell'inevitabilità del comportamento illecito). Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha stabilito che la revoca automatica della sospensione condizionale non opera se il giudice può comunque sospendere l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 164, ultimo comma (cioè se le pene separate e poi cumulate non superano il limite previsto). Di conseguenza la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale (sentenza del Tribunale di Agrigento del 20.7.2018) e conferma il mantenimento di tale beneficio. Per il resto la conferma della condanna (quattro mesi e 103 euro di multa) è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
Norma sostanziale sul delitto di furto; la condotta contestata (appropriazione di acqua pubblica con manomissione) è stata inquadrata come furto ai sensi dell'art. 624.
art. 625, primo comma, n. 2 e 7 cod. pen.
Previsioni delle circostanze aggravanti del reato di furto (es. uso di violenza sulle cose, altri elementi aggravanti) applicate al caso concreto.
art. 464-octies cod. proc. pen.
Disciplina dell'impugnazione dell'ordinanza di revoca della messa alla prova; la Corte ha ritenuto che la scelta del rito abbreviato dopo la revoca comporti rinuncia all'impugnazione autonoma (comma 3) e ha richiamato la giurisprudenza sul punto.
Norma sul contraddittorio e fissazione dell'udienza: secondo la difesa avrebbe dovuto garantire avviso e udienza prima della revoca, ma la Corte ha rilevato che la successiva opzione per il rito abbreviato implica rinuncia all'impugnazione autonoma.
Regole sulla revoca della messa alla prova; il ricorso deduceva violazioni procedurali nella revoca ex art. 168-quater, ma la Cassazione ha ritenuto la questione superata dalla scelta del rito abbreviato.
Esimente dello stato di necessità: la Corte ha rigettato l'applicazione al caso concreto ribadendo che lo stato di necessità richiede pericolo attuale di danno grave alla persona e l'inevitabilità dell'atto illecito, non semplice bisogno economico.
Disciplina della revoca della sospensione condizionale: la Corte precisa che la revoca è prevista, ma fa salva la possibilità prevista dall'art. 164 quando le condizioni di cumulazione delle pene consentono una nuova sospensione.
Regola sulla sospensione condizionale della pena, con ultimo comma che consente la seconda concessione della sospensione se le pene separate e poi cumulate non superano il limite di legge; applicata dalla Cassazione per confermare la sospensione nel caso concreto.
Norma relativa ai limiti di pena pertinenti alla disciplina della sospensione condizionale; richiamata in relazione alla verifica del superamento o meno dei limiti per la concessione di una seconda sospensione.
Prevede lo scomputo del lavoro di pubblica utilità svolto durante la messa alla prova dalla pena da eseguire; la difesa aveva chiesto lo scomputo, tema richiamato in motivazione dalla Corte.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata ai fini della trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale prevista dal procedimento.
Massime di principio
- La scelta di un rito alternativo che definisce il giudizio (es. rito abbreviato) dopo la revoca della messa alla prova comporta, di norma, la rinuncia ad impugnare autonomamente l'ordinanza di revoca: chi opta per la definizione nel merito abbandona il subprocedimento della messa alla prova.
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) non può essere invocato per giustificare condotte illecite originate da mera indigenza economica salvo che sia dimostrata l'esistenza di un pericolo attuale e inevitabile per la persona che renda l'atto l'unico mezzo per evitarlo.
- La revoca automatica della sospensione condizionale per il fatto commesso nel quinquennio non è assoluta: se il giudice può comunque concedere nuovamente la sospensione ai sensi dell'art. 164 (quando le pene separate e cumulate non superano il limite previsto), la circostanza del nuovo reato non comporta automaticamente la perdita del beneficio.
- Le doglianze procedurali sulla revoca della messa alla prova (mancata fissazione dell'udienza e mancata comunicazione) possono essere precluse se il difensore o l'imputato successivamente optano per la definizione del processo in altra forma che escluda il proseguimento del subprocedimento.
- Per far valere circostanze attenuanti o esimenti connesse alla condizione abitativa o economica (es. impossibilità di ottenere regolare contratto per utenze) è necessario offrire prove specifiche e di verosimiglianza; affermazioni generiche e prive di riscontro non bastano.
- Il lavoro di pubblica utilità svolto durante la messa alla prova è rilevante ai fini dello scomputo della pena (art. 657-bis c.p.p.) e va valorizzato nelle determinazioni sulla esecuzione della pena.
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