Cassazione Penale, Sentenza n. 32569/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, in sede di rinvio, delle statuizioni civili che li obbligavano al risarcimento dei danni a favore della Provincia di Reggio Calabria e del Comune di Brancaleone. Hanno dedotto violazioni processuali (artt. 78, 187, 192, 523, 539 c.p.p.) e vizi di motivazione: la Corte d'appello avrebbe valorizzato danni non effettivi e non causalmente collegabili ai reati per i quali erano stati condannati (capo F) e G)), avrebbe fatto riferimento a condotte illecite e attività edilizie non riconducibili ai ricorrenti o a reati diversi da quelli oggetto della condanna, e non avrebbe adeguatamente motivato perché fatti commessi nel territorio del Comune di Bianco potessero arrecare danno risarcibile al Comune di Brancaleone. È stata inoltre contestata la presunta omissione delle conclusioni della parte civile in appello relativamente ai capi F) e G).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata rinnovazione delle conclusioni della parte civile (richiamando il principio di immanenza della costituzione di parte civile). Tuttavia, ha accolto i ricorsi nel merito limitatamente alle statuizioni civili: ha annullato la sentenza impugnata quanto alle parti civili, rilevando che la Corte d'appello aveva illegittimamente fondato il risarcimento su condotte e reati distinti da quelli oggetto di condanna e non aveva mostrato il nesso causale con danni effettivi per il Comune di Brancaleone. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità.
Norme richiamate
L. 356/1992, art. 12‑quinquies (ora art. 512‑bis c.p.)
Norma sostanziale del reato (intestazione fittizia di beni) rispetto al quale sono state pronunciate le condanne; la Corte ha ricordato che la responsabilità civile deve essere collegata al reato specificamente accertato.
L. 203/1991, art. 7 (ora art. 416‑bis.1 c.p.)
Comma di aggravamento (ex aggravante di tipo mafioso) applicato alle imputazioni; rilevante sul piano della gravità del reato ma non può giustificare risarcimenti fondati su reati diversi da quelli accertati.
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8 conv. L. 176/2020
Richiamato come norma procedurale che disciplina la forma di svolgimento del procedimento (richiami alle modalità previste nel provvedimento).
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limiti dei motivi di ricorso in Cassazione; i motivi dedotti sono stati enunciati nei limiti richiesti dalla norma.
Codice di procedura penale, artt. 76 comma 2 e 82
Riferiti al principio di immanenza della costituzione di parte civile: la costituzione di parte civile mantiene efficacia anche se la parte non presenta conclusioni scritte in appello.
Codice di procedura penale, art. 627
Evocato in relazione al valore vincolante di una precedente disposizione di annullamento senza rinvio; la Corte ha osservato che l'inciso richiamato nella motivazione della sentenza rescindente non assume valenza vincolante perché non ha comportato una declaratoria di annullamento senza rinvio.
Citato quale norma di riferimento sul risarcimento del danno da reato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che interpreta i criteri di causalità e l'entità del danno risarcibile ex art. 185 c.p.
Codice di procedura penale, artt. 78, 187, 192, 523, 539
Norme procedurali richiamate dai ricorrenti come presuntamente violate; la Corte ha esaminato i rilievi procedurali e ha ritenuto infondata la doglianza sulla revoca implicita della costituzione di parte civile, mentre ha accolto i rilievi di vizio di motivazione sulle statuizioni civili.
Massime di principio
- La responsabilità civile in sede penale deve essere collegata causalmente al reato specificamente accertato: il giudice non può fondare il risarcimento su condotte o reati diversi da quelli oggetto di condanna.
- Il danno risarcibile ex art. 185 c.p. comprende anche danni mediati e indiretti solo se sono effetti normali e causalmente riconducibili al reato accertato secondo il criterio della regolarità causale; non è ammesso motivare il danno come "re ipsa" senza spiegare il nesso causale.
- La costituzione di parte civile è "immanente": anche in assenza di nuove conclusioni in appello le conclusioni rese in primo grado permangono e la parte civile resta presente nel processo salvo espressa e formale revoca.
- Se il giudice penale intende riconoscere un danno a un ente locale diverso dal luogo in cui è stato commesso il reato, deve motivare in modo adeguato come la condotta abbia determinato, anche indirettamente, un pregiudizio a quell'ente.
- Le statuizioni civili ingiustificate o non adeguatamente motivate in sede penale possono essere annullate dalla Cassazione e rinviate al giudice civile competente per la determinazione del danno e per la liquidazione delle spese.
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