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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09194/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ercolani ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che le aveva applicato la misura cautelare della sospensione dall'esercizio dell'attività di Ufficiale Giudiziario per quattro mesi, ritenendola gravemente indiziata dei reati di peculato (art.314 c.p.), favoreggiamento/false dichiarazioni (art.378 e art.371-bis c.p.). Il ricorso censurava in particolare: 1) la carenza di gravità indiziaria in relazione al peculato, atteso che le somme versate per il pranzo di Natale provenivano da trattenute concordate e annotate come "acconto" sui cedolini (denaro privato dei dipendenti); 2) l'omessa considerazione dell'elemento soggettivo e della natura privata delle somme; 3) la valutazione errata delle dichiarazioni rese agli inquirenti; 4) la mancata valorizzazione della ritrattazione resa in sede di interrogatorio, con conseguente possibile applicazione della causa di non punibilità (art.376 c.p.).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. In particolare: 1) ha escluso la sussistenza degli elementi necessari per configurare il peculato in capo ad Ercolani, osservando che la disponibilità esclusiva del denaro custodito nella cassaforte era in capo al dirigente Santonocito e che non è stata dimostrata una condotta antecedente ed agevolatrice della ricorrente idonea a integrare il concorso nel reato di peculato; 2) ha inoltre ritenuto errata la duplice contestazione tra art.378 e art.371-bis, affermando la specialità dell'art.371-bis rispetto all'art.378 e ricordando che il procedimento per false dichiarazioni (art.371-bis) è sospeso fino alla definizione del procedimento relativo al reato principale, con la conseguenza che non era procedibile l'adozione della misura cautelare relativa a tali dichiarazioni. Per tali ragioni la misura cautelare applicata dal Tribunale è risultata indebita rispetto alla posizione della ricorrente e il provvedimento impugnato è stato annullato/rimesso nei termini coerenti con le argomentazioni della Corte (revoca/annullamento dell'ordinanza impugnata rispetto a Ercolani).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale ad agire sull'ordinanza del GIP; utilizzato per motivare l'impugnazione e l'adozione della misura cautelare in sede di appello.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla concorso di persone nella commissione del reato (concorso di persone), principio applicato nella valutazione del concorso tra Santonocito ed Ercolani.

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte interpreta i requisiti del peculato richiedendo la disponibilità giuridica o materiale della "res" in capo all'agente e, per il concorso, la prova di una condotta antecedente e finalizzata ad agevolare l'appropriazione.

  • art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)

    La Corte afferma che l'art.378 rimane assorbito dalla norma più specifica dell'art.371-bis quando la condotta consiste in false dichiarazioni al PM; pertanto non è configurabile il concorso formale tra le due fattispecie.

  • art. 371-bis cod. pen. (false dichiarazioni al pubblico ministero)

    La Corte evidenzia il rapporto di specialità unilaterale rispetto all'art.378 e il meccanismo di sospensione del procedimento per il reato di cui all'art.371-bis fino alla definizione del procedimento principale, con la conseguente preclusione all'adozione di misure cautelari connesse.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione e di valutazione della gravità indiziaria e dei criteri di impugnazione (richiesta di motivazione specifica).

  • art. 376 cod. pen.

    Richiesta in ricorso per valutare gli effetti della ritrattazione e la possibile causa di non punibilità: la Corte osserva che la ritrattazione deve essere valutata ma non è idonea di per sé a giustificare la misura cautelare rispetto alla posizione della ricorrente.

  • art. 371-bis, comma 2 cod. pen.

    La Corte sottolinea che la sospensione prevista da questa norma è operativa una volta delineato un quadro indiziario di false informazioni e preclude l'adozione di provvedimenti cautelari fino alla definizione del procedimento principale.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'iscrizione della persona sentita come informata dei fatti nel registro degli indagati, collegata al meccanismo sospensivo dell'art.371-bis.

  • art. 159, comma 1 cod. pen.

    Citato nel contesto della sospensione del corso della prescrizione connessa all'effetto sospensivo dell'art.371-bis.

  • art. 384 cod. pen. (stato di necessita')

    La Corte prende in considerazione la possibile applicazione della causa di non punibilità per stato di necessità alle dichiarazioni rese dall'indagata, già valutata dal Tribunale nei termini della motivazione cautelare.

Massime di principio

  • Per il delitto di peculato è necessario dimostrare che l'imputato avesse disponibilità giuridica o materiale della "res" pubblica o che abbia posto in essere una condotta antecedente e diretta ad agevolare l'appropriazione: la sola consapevolezza della provenienza di somme e atti successivi all'appropriazione non bastano.
  • Il concorso di un terzo nel peculato richiede prove di una condotta antecedente e volontaria che abbia determinato o rafforzato il proposito criminoso del pubblico ufficiale; attività successive all'appropriazione sono, di norma, insufficienti per configurare il concorso.
  • In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, l'art.371-bis è norma speciale rispetto all'art.378: le false dichiarazioni al PM assorbono la fattispecie più generale del favoreggiamento e attivano specifiche conseguenze procedurali.
  • Il procedimento per il reato di false informazioni (art.371-bis) comporta la sospensione automatica del relativo procedimento fino alla definizione del procedimento principale, e durante tale sospensione non è possibile adottare misure cautelari connesse alle dichiarazioni contestate.
  • La condivisione, da parte di più dipendenti, di un sistema di trattenute o di pratiche contabili non è di per sé indice di appropriazione pubblica; la documentazione contabile e la prova della disponibilità esclusiva sono elementi centrali nella ricostruzione del reato.
  • Le ritrattazioni e lo stato di necessità possono avere rilievo ai fini della non punibilità o della valutazione delle esigenze cautelari, ma la loro efficacia va valutata con riferimento al quadro probatorio complessivo e ai tempi delle dichiarazioni rispetto agli atti d'indagine.

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