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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04811/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico per totale mancanza di specificità, poiché non vi era alcuna correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Ha inoltre rilevato che la censura era comunque inammissibile perché volta, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, operazione non consentita in sede di legittimità quando la pena sia stata determinata senza arbitrio o manifeste illogicità. La Corte d'appello aveva già motivato adeguatamente il diniego di una mitigazione, valorizzando la stretta concatenazione dei fatti, l'orario notturno e le modalità violente idonee a destare allarme sociale, anche ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione della declaratoria di inammissibilità è stata la genericità e l'inidoneità del motivo, oltre all'inammissibilità della richiesta di una rivalutazione di merito sulla congruità della pena. Dalla sentenza emerge che la decisione di merito sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta congruamente motivata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La decisione di merito viene richiamata per il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato alla luce degli elementi fattuali valorizzati dalla corte territoriale.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la critica che non sviluppi tale correlazione è generica e, per ciò solo, inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione della congruità della pena quando il giudice di merito abbia determinato il trattamento sanzionatorio con motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito espliciti elementi concreti e fattuali, come la gravità del contesto, la concatenazione dei fatti e le modalità della condotta, idonei a escludere una mitigazione sanzionatoria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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