Cassazione Civile, Ordinanza n. 32350/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di recupero di un credito d'imposta e dalla successiva emissione di una cartella di pagamento. La prima cartella era stata annullata dal giudice tributario per nullità della notifica a mezzo PEC, senza statuizioni sul merito della pretesa. L'amministrazione aveva quindi proceduto a nuova iscrizione a ruolo e notificato una seconda cartella, che la contribuente aveva impugnato ottenendone l'annullamento in primo grado per intervenuto annullamento di diritto della partita iscritta a ruolo ai sensi dell'art. 1, commi 538 e 540, della l. n. 228/2012. In appello, l'impugnazione dell'ente era stata dichiarata inammissibile; poi l'agente della riscossione aveva ottenuto revocazione della sentenza di appello, che aveva confermato la legittimità della nuova cartella. La contribuente aveva quindi proposto a sua volta revocazione, deducendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non configurabile un errore di fatto, poiché il vero dato processuale sarebbe stato l'avvenuto annullamento della cartella per effetto dell'istanza presentata ex l. n. 228/2012. La CTR aveva rigettato la revocazione, qualificando il vizio dedotto come errore di valutazione e non come errore di fatto. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato, sotto il profilo dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte regionale aveva negato erroneamente la configurabilità dell'errore di fatto revocatorio, pur in presenza di un fatto pacifico e decisivo, e richiamando la giurisprudenza di legittimità sui presupposti della revocazione per errore percettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata nel senso che il vizio prospettato dalla ricorrente non integrava un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di diritto o di valutazione, poiché la questione dell'applicabilità della disciplina della l. n. 228/2012 alla cartella impugnata era stata già espressamente affrontata e decisa nella sentenza oggetto di revocazione. Di conseguenza, la censura avrebbe dovuto essere veicolata con ricorso per cassazione contro la sentenza revocanda e non con revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della sola controricorrente, oltre agli oneri conseguenti al contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione degli atti o un errore meramente percettivo, non una valutazione giuridica o interpretativa; non è invocabile quando la questione sia stata oggetto di decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge denunciata dalla ricorrente non poteva fondare, in concreto, la revocazione, poiché il thema decidendum riguardava la qualificazione dell'errore come fatto o come diritto.
art. 1, commi 538 e 540, L. n. 228/2012
La disciplina dell'annullamento automatico della partita iscritta a ruolo era stata invocata dalla contribuente, ma la sua applicabilità alla cartella impugnata era già stata espressamente esclusa nella sentenza revocanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti di causa, e deve riguardare un fatto non controverso; se il punto è stato oggetto di valutazione o di decisione, il rimedio non è la revocazione ma l'impugnazione ordinaria.
- Non integra errore di fatto la contestazione che, sotto l'apparenza di un errore percettivo, investe in realtà l'interpretazione giuridica del materiale processuale o la qualificazione della fattispecie.
- La revocazione non può essere usata per rimettere in discussione una statuizione già resa su una questione controversa; se la sentenza ha espressamente deciso sul punto, l'eventuale erroneità va fatta valere con i mezzi di impugnazione propri della decisione revocanda.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'errore revocatorio, è necessario che l'errore sia essenziale e decisivo, assolutamente evidente e desumibile dal solo raffronto tra sentenza e atti, senza indagini ermeneutiche.
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