Cassazione Penale, Sentenza n. 43746/2024 del 29/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 6/10/2023 che, con rito abbreviato, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. a quattro mesi di arresto, sostituiti con ammenda di euro 1.200. L'appello deduceva: a) erronea affermazione di responsabilità poiché gli arnesi atti allo scasso furono trovati nel bagagliaio dell'auto condotta dal coimputato mentre il Fazi era passeggero; b) carenza del presupposto del reato poiché il precedente considerato riguarda una violazione in materia di stupefacenti e non un delitto contro il patrimonio a scopo di lucro; c) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; d) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul punto principale, ha confermato che la sentenza di merito era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., avendo applicato la sola pena pecuniaria (ammenda) anche in sostituzione della pena detentiva. Quanto ai profili di merito: a) il motivo sulla responsabilità è inammissibile per aspecificità e perché non ha contestato il punto decisivo della sentenza (la proprietà/disponibilità dell'autovettura su cui erano gli arnesi); b) il motivo sul presupposto del reato è infondato: la giurisprudenza e la Corte considerano ricompresi tra i delitti "determinati da motivi di lucro" anche i reati di cessione di stupefacenti, e sul casellario del Fazi risultava una condanna per cessione di stupefacenti; c) il diniego delle attenuanti generiche è motivato e non mostra manifesta illogicità; d) la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis non può essere valutata in cassazione se non è stata concretamente chiesta in sede di merito (salvo vizio di motivazione o violazione di legge), e il difensore avrebbe dovuto proporre la richiesta al giudice di primo grado data l'alta probabilità che l'appello venisse dichiarato inammissibile. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa
La Corte interpreta l'inappellabilità facendo riferimento alla pena applicata in concreto (non a quella edittale): pertanto anche le sentenze che convertono la pena detentiva in pena pecuniaria sono inappellabili quando la sanzione effettivamente irrogata sia la sola ammenda o altra pena sostitutiva non detentiva.
Per la configurabilità del reato occorre un precedente penale irrevocabile relativo a delitti determinati da motivi di lucro; la giurisprudenza include tra questi anche i delitti relativi alla cessione di sostanze stupefacenti.
art. 20-bis cod. pen. e disposizioni della legge n. 689/1981 (artt. 53 e segg.)
Riferimento al sistema delle pene principali, accessorie e delle pene sostitutive; con la Riforma Cartabia le pene sostitutive non detentive sono ricomprese nell'area dell'inappellabilità quando applicate concretamente.
La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis va prospettata e valutata in sede di merito; se non richiesta in primo grado il ricorso per cassazione non può essere utilizzato quale sede per la prima richiesta, salvo profili limitati di vizio di motivazione o violazione di legge.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
artt. 59 e 72 legge 24 novembre 1981 n. 689
Norme sulla revoca della pena pecuniaria e conversione in misure che incidono sulla libertà personale; tali profili erano stati richiamati nella giurisprudenza che aveva sostenuto la non ammissibilità dell'appello quando la pena pecuniaria potesse essere successivamente revocata e convertita.
Massime di principio
- Se il giudice ha applicato concretamente la sola pena pecuniaria (anche in sostituzione di una pena detentiva), l'impugnazione per appello può risultare inammissibile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; bisogna valutare il caso in relazione all'orientamento giurisprudenziale che interpreta l'inappellabilità sulla base della pena applicata.
- I motivi di impugnazione devono affrontare specificamente e con argomentazione le ragioni espresse nella sentenza impugnata; censure generiche o che non si collegano ai passaggi decisivi della motivazione sono inammissibili.
- Per la configurazione del reato previsto dall'art. 707 cod. pen. occorre un precedente irrevocabile per delitti determinati da motivi di lucro: le condanne per cessione di stupefacenti rientrano in tale nozione.
- La mancata richiesta in sede di merito di istituti che incidono sul prosieguo della responsabilità penale (es. art. 131-bis) priva in genere la suprema corte della possibilità di pronunciarsi su quell'istanza, salvo vizio di legge o manifesta illogicità nella motivazione del rigetto.
- Il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non mostra manifesta illogicità o contraddittorietà: il ricorrente deve indicare concretamente il vizio della motivazione per ottenere revisione.
- I difensori devono essere diligenti: quando c'è elevata probabilità che un appello possa essere dichiarato inammissibile, conviene formulare in primo grado tutte le richieste importanti (es. cause di non punibilità) per non precluderne la valutazione.
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