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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6232/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Croce chiedeva la restituzione di reperti archeologici sequestrati nel procedimento penale concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (reato ascritto: ricettazione, art. 648 c.p.). Il Tribunale di Catania aveva rigettato l'istanza ritenendo che i beni fossero di interesse archeologico (secondo la Soprintendenza di Trapani, riferita dal Comando TPC dei Carabinieri) e dunque non lecitamente detenibili dal privato. La Croce impugnava per cassazione sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo che l'assoluzione avrebbe imposto la restituzione e che non potevano applicarsi le norme sulla confisca obbligatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto necessario verificare la natura giuridica dei beni: essendo i reperti archeologici, appartengono allo Stato a titolo originario e non possono essere restituiti al privato salvo prova d'acquisto anteriore all'entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364 o altra fattispecie prevista dalla legge. La Corte ha inoltre precisato che la dichiarazione della Soprintendenza ha funzione ricognitiva e che l'assenza di una formale comunicazione non prova il carattere privato degli oggetti. Poiché il ricorrente non ha dimostrato titoli anteriori alla legge del 1909 o altro diritto, il ricorso è stato dichiarato infondato e La Croce condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa alla ricettazione; richiamata per indicare il capo d'imputazione dal quale La Croce era stato assolto. La Corte afferma che l'assoluzione penale non incide automaticamente sulla titolarità dei beni se questi sono di interesse archeologico.

  • legge 20 giugno 1909, n. 364, art. 15

    art. 15 legge n. 364/1909

    Stabilisce il principio secondo cui i reperti archeologici appartengono originariamente allo Stato, salvo che il privato dimostri di averli acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge. La Corte si è richiamata a questa disposizione per escludere la restituzione al ricorrente in mancanza di prova del titolo.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 10, comma 1

    art. 10, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    Qualifica come beni culturali (patrimonio indisponibile dello Stato) le cose di interesse archeologico, confermando la titolarità statale originaria e rafforzando l'applicabilità della disciplina sulla proprietà pubblica dei reperti.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 13

    art. 13 d.lgs. n. 42/2004

    La Corte ha precisato che la dichiarazione di interesse archeologico prevista dall'art. 13 ha funzione ricognitiva: non è costitutiva della titolarità statale, che sussiste a prescindere dalla formale dichiarazione.

Massime di principio

  • La qualifica di 'bene archeologico' fa sorgere la titolarità originaria dello Stato; l'assoluzione penale dell'eventuale detentore non comporta automaticamente la restituzione al privato.
  • Il privato che pretende la restituzione deve provare un titolo giuridico valido, in particolare l'acquisto anteriore all'entrata in vigore della legge 20/06/1909 o un'altra causa prevista dalla normativa sui beni culturali.
  • La dichiarazione della Soprintendenza ha natura ricognitiva: anche in assenza di una formale dichiarazione, se gli oggetti rientrano nella categoria dei beni di interesse archeologico, restano presumibilmente di proprietà pubblica.
  • Nel giudizio di esecuzione, il Giudice deve preliminarmente accertare la natura giuridica dei beni sequestrati per determinare la corretta disciplina applicabile, indipendentemente dall'esito del processo penale.
  • L'onere della prova circa l'origine privata e la legittimità della detenzione grava sul soggetto che richiede la restituzione.

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