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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07185/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e non consentite perché dirette a contestare la valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile nei due gradi di merito del reato di tentato furto in abitazione, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. Il ricorso censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 c.p., deducendo un vizio di travisamento della prova. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano formulate in modo del tutto aspecifico e generico, e che, sotto la veste del vizio di legittimità, esse miravano in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale probatorio, profili riservati al giudice di merito. Viene inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e adeguato il diniego del vizio parziale di mente, con ragionamento privo di incongruenze logiche e fondato su corretti criteri di inferenza.

Norme richiamate

  • art. 89 c.p.

    La doglianza riguardava il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente; la Corte non entra nel merito della sua sussistenza, ma rileva che la motivazione di merito sul punto era congrua e immune da illogicità.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma l'esito di inammissibilità per genericità delle censure è coerente con i presupposti di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di un vizio di motivazione o di travisamento della prova in una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, riservata al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: doglianze generiche o meramente assertive sulla motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili.
  • Il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente può essere censurato solo attraverso critiche specifiche alla motivazione, non attraverso una richiesta di rivalutazione delle prove già compiuta dal giudice di appello.
  • Quando la sentenza di merito ha fornito una motivazione congrua, logica e basata su corretti criteri inferenziali, la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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