Cassazione Penale, Ordinanza n. 25858/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna per falso in scrittura privata/uso di atto falso in relazione a un documento ritenuto falsamente formato o utilizzato. Ha dedotto: 1) omessa notifica, all'imputato e al difensore, del decreto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di primo grado; 2) omessa notifica, all'imputato e al difensore, del decreto di citazione in appello; 3) mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nella richiesta di perizia; 4) vizi della motivazione sulla responsabilità e, in particolare, sull'insussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la colpevolezza senza adeguata risposta alle deduzioni difensive, anche con riferimento a un precedente episodio analogo. La parte civile, costituita, ha trasmesso conclusioni e nota spese tardivamente, oltre il termine dilatorio previsto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché gli atti dimostravano la regolare notifica del decreto di citazione diretta a giudizio al difensore domiciliatario e del decreto di citazione in appello al nuovo difensore nominato, con revoca dei precedenti difensori. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la mancata rinnovazione istruttoria e, in particolare, il mancato espletamento della perizia richiesta non erano censurabili nei termini dedotti: la perizia non integra di regola una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., essendo mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice; inoltre, il giudice di merito aveva motivato sulla superfluità dell'accertamento. Ha ritenuto non consentiti i motivi quarto e quinto, poiché sollecitavano una rivalutazione di merito e reiteravano doglianze già disattese in appello, senza specifica critica argomentata alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Nulla ha liquidato a favore della parte civile per tardività del deposito delle conclusioni e della nota spese.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello, in relazione ai reati di falso indicati nella decisione
richiamato in rapporto al falso documentale contestato
richiamato in rapporto alla falsità in scrittura privata/uso del falso
richiamato per la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore nominato di fiducia e domiciliatario
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
la mancata perizia non è stata ritenuta deducibile come omessa assunzione di prova decisiva quando la prova richiesta è una perizia, mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice
richiamato come parametro per la decisività delle prove a discarico ai fini della censura in cassazione
norma non espressamente citata nel testo fornito; non inserita
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura per omessa notifica degli atti introduttivi del giudizio è manifestamente infondata quando dagli atti risulti la regolare notificazione al difensore domiciliatario o al nuovo difensore validamente nominato.
- La mancata assunzione di una prova può essere dedotta ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. solo se la prova sia decisiva e la decisione impugnata presenti lacune o manifeste illogicità che tale prova avrebbe potuto evitare.
- La perizia non integra, di regola, una "prova decisiva" censurabile in cassazione, poiché è un mezzo istruttorio neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.
- Le doglianze che si limitano a riproporre questioni di fatto già esaminate e disattese in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende; la parte civile non ottiene liquidazione delle spese se la nota è depositata tardivamente.
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