Cassazione Civile, Ordinanza n. 25382/2022 del 26/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due dipendenti di un ateneo avevano agito per ottenere l'adeguamento dell'indennità di equiparazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 in conseguenza del loro nuovo inquadramento nella categoria D, conseguito all'esito di progressioni verticali svoltesi nel 2003. Il giudice di merito aveva negato il diritto ritenendo applicabile la nuova tabella di equiparazione introdotta dall'art. 28 del CCNL Università 2002-2005, con la conseguenza che le posizioni acquisite dopo l'entrata in vigore del contratto non beneficiavano dell'assetto previgente. Con il primo motivo di ricorso le lavoratrici denunciavano violazione di norme di legge e di contratti collettivi, sostenendo che la nuova tabella non potesse operare retroattivamente e che gli effetti giuridici della disciplina sopravvenuta decorressero solo dalla stipulazione del CCNL del 27 gennaio 2005; richiamavano inoltre la clausola di salvezza delle posizioni già conseguite. Con il secondo motivo deducevano che l'università, avendo in precedenza corrisposto un acconto e ottenuto contro di sé decreti ingiuntivi non opposti, avrebbe riconosciuto la perdurante vigenza della tabella del 1982, con effetto preclusivo nel presente giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato alle ricorrenti la nuova tabella di equiparazione del CCNL 27 gennaio 2005, nonostante i nuovi inquadramenti fossero stati conseguiti prima di tale data. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto richiamati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito. È stato inoltre dato atto, per quanto rilevante ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
Conserva efficacia, per effetto della contrattazione collettiva, fino all'entrata in vigore del CCNL 27 gennaio 2005 per il comparto università; la sua applicazione va coordinata con la tabella di equiparazione del D.I. 9 novembre 1982.
D.I. 9 novembre 1982
Costituisce la fonte dell'equiparazione automatica, ai soli fini economici, tra qualifiche universitarie e ospedaliere; la corrispondenza è dinamica e segue i mutamenti delle qualifiche originarie fino alla nuova tabella collettiva.
art. 53 CCNL Università 1994/1997
Richiamato dalle ricorrenti come parte del quadro contrattuale rilevante per la disciplina dell'inquadramento e dell'indennità perequativa.
art. 51 CCNL Università 1998/2001
Richiamato dalle ricorrenti come parte del quadro contrattuale rilevante per la disciplina dell'inquadramento e dell'indennità perequativa.
art. 28 CCNL Università 2002-2005
Introduce una nuova tabella unica di equiparazione per il personale universitario in servizio presso le AOU; la clausola di salvezza tutela le posizioni giuridiche ed economiche già conseguite dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del contratto.
art. 1, comma 2, CCNL Università 2002-2005
La Corte d'appello vi aveva ancorato la decorrenza degli effetti contrattuali al 10 gennaio 2002; la Cassazione ha ritenuto decisivo invece il momento della sottoscrizione del contratto ai fini dell'applicazione della nuova tabella.
art. 1, comma 3, CCNL Università 2002-2005
Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa indicazione contenuta nelle singole norme, dalla data di stipulazione del presente CCNL, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva da parte dei soggetti negoziali
Gli effetti giuridici del CCNL decorrono dalla stipulazione definitiva; la nuova disciplina non può essere anticipata a una data anteriore alla sottoscrizione.
Invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per asserita illogicità della motivazione e contrasto interno.
Richiamato per rinviare alla più ampia ricostruzione del quadro normativo e contrattuale operata dalla Corte.
Norma procedurale richiamata per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Citata come norma modificativa del d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- L'indennità perequativa del personale universitario e sanitario va determinata, per il periodo anteriore alla nuova tabella contrattuale, secondo il meccanismo dinamico di equiparazione fissato dal D.I. 9 novembre 1982, che opera automaticamente ai soli fini economici.
- La clausola di salvezza contenuta nel CCNL 27 gennaio 2005 tutela le posizioni giuridiche ed economiche già conseguite dal personale alla data di stipulazione del contratto; non consente di applicare retroattivamente la nuova tabella a situazioni perfezionatesi prima di tale data.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina sopravvenuta, rileva la data di sottoscrizione definitiva del contratto collettivo e non una decorrenza anticipata individuata in via interpretativa.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione esclusivamente sull'applicazione di una disciplina contrattuale sopravvenuta in contrasto con i principi già affermati dalla Cassazione, la sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame conforme ai principi di diritto.
- Se il motivo principale di ricorso viene accolto e investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, le ulteriori censure restano assorbite.
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