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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21720/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma solo parziale della decisione di primo grado e previo riconoscimento delle attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena inflitta dal Tribunale di Napoli Nord. In appello, tramite difensore munito di procura speciale, l'imputato aveva rinunciato ai primi due motivi di impugnazione, diretti a ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e l'esclusione della recidiva, insistendo soltanto sui motivi relativi alle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. La censura in cassazione riguardava quindi questioni già non più devolute al giudice dell'impugnazione per effetto della rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, per effetto della rinuncia ai motivi di appello, il giudice di secondo grado fosse tenuto a esaminare solo i motivi residui e non fosse nemmeno tenuto a verificare il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ne deriva una preclusione processuale che impedisce di far valere in cassazione questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato, anche se astrattamente rilevabili d'ufficio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    È richiamato come oggetto di uno dei motivi di appello rinunciati; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché la questione è ormai preclusa dalla rinuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che, una volta rinunciati i motivi di impugnazione, il giudice non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste da questa norma rispetto alle questioni non più devolute.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato in via analogica: la preclusione conseguente alla rinuncia ai motivi è assimilata agli effetti della sentenza resa in accoglimento del concordato in appello.

Massime di principio

  • La rinuncia ai motivi di appello determina una preclusione processuale: il giudice dell'impugnazione può conoscere solo delle questioni rimaste devolute e non di quelle oggetto di rinuncia.
  • Una questione rinunciata in appello non può essere successivamente riproposta in cassazione, neppure se si tratta di profili astrattamente rilevabili d'ufficio.
  • L'effetto devolutivo dell'impugnazione delimita l'oggetto della cognizione del giudice e incide anche sull'obbligo di verificare le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando la relativa questione sia stata abbandonata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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