Cassazione Penale, Sentenza n. 12969/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili, in parte riformando e riducendo le pene, per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e furto. Le doglianze principali contestavano: l'utilizzabilità dei tabulati telefonici (assenza di decreto autorizzatorio) e la loro incidenza sulla localizzazione degli imputati; la contraddittorietà e il vizio di motivazione nell'affermazione di responsabilità (soprattutto rispetto alle intercettazioni e alla partecipazione ai fatti del 3-4 ottobre 2018); il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena; profili processuali relativi alla querela (difetto di querela per furto e necessità di indicare la fonte dei poteri di rappresentanza per la società querelante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per essere reiterativi e, comunque, manifestamente infondati. Ha ritenuto che: la censura sull'inutilizzabilità dei tabulati non sia decisiva né dimostri la resistenza dell'assunto probatorio; l'affermazione di responsabilità è adeguatamente motivata sulla base delle intercettazioni telefoniche, delle immagini di videosorveglianza e dei risultati biologici rinvenuti nell'auto (concordanza allelica); la corte di merito ha formulato ragioni logiche e significative, e la Cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito se non in presenza di vizi manifesti della motivazione; le eccezioni relative a querela e rappresentanza societaria sono infondate (indicare la qualifica di amministratore è sufficiente per la legittimazione); il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena risultano congrui. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento e a versare alla Cassa delle Ammende €3.000,00; è stata rigettata la richiesta di liquidazione delle spese del grado formulata dalla parte civile per mancata attività effettiva a sostegno della decisione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 convertito in l. n.176 del 2020
Richiamata la forma di celebrazione del giudizio (procedure camerali e con modalità previste dalla normativa emergenziale) applicata al procedimento di legittimità.
Applicato per stabilire le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e all'obolo alla Cassa delle Ammende in mancanza di giustificazioni per l'esonero.
Richiamato come fonte implicita dei poteri degli amministratori: l'indicazione della qualifica di amministratore è ritenuta sufficiente per dimostrare la legittimazione a querelare per conto della società.
decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150
Richiamato nel quadro delle modifiche sulle condizioni di procedibilità (reati divenuti perseguibili a querela) e dell'impossibilità per la Cassazione, in sede di legittimità, di sollevare l'eventuale improcedibilità del reato per difetto di querela nei giudizi pendenti.
Richiamato in relazione alla procura speciale: la Corte evidenzia che la procura speciale è necessaria solo quando la fonte del potere di rappresentanza sia negoziale o il rappresentante sia un terzo estraneo alla società querelante.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 6, n.18764/2014; Sez. 3, n.3207/2014; Sez. 2, n.7986/2016; Sez. 3, n.18521/2018; Sez. 2, n.9106/2021; Sez. 4, n.6143/2023; Sez. U, n.40150/2018)
La sentenza richiama consolidati principi giurisprudenziali: la Cassazione non può rivedere il libero convincimento del giudice di merito salvo vizi di motivazione manifesti; la censura sull'inutilizzabilità di prove richiede prova della loro decisività; in presenza di doppia conformità (sentenze di primo e secondo grado sovrapponibili) il sindacato di legittimità è ancor più limitato; regole su condizioni di procedibilità e rappresentanza societaria sono confermate.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato alle sole ipotesi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione: non riesamina il merito dei fatti salvo vizi macroscopici.
- La contestazione dell'utilizzabilità dei tabulati telefonici richiede di dimostrare che la loro inutilizzo influisca in modo decisivo sulla prova; se i tabulati non sono prova esclusiva o decisiva, la censura è incapace di determinare l'annullamento.
- Intercettazioni, immagini di videosorveglianza e accertamenti biologici possono, valutati congiuntamente, costituire un quadro probatorio idoneo a sostenere l'affermazione di responsabilità, anche in presenza di elementi difensivi alternativi.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi (doppia conforme), la Cassazione è particolarmente deferente alla valutazione di merito.
- Per i reati divenuti perseguibili a querela per effetto di modifiche legislative, la Cassazione in sede di legittimità non può sanare o accertare l'improcedibilità per difetto di querela nei processi già pendenti.
- La semplice indicazione della qualifica di amministratore è generalmente sufficiente per dimostrare la legittimazione della società a proporre querela, salvo prova contraria circa l'assenza di poteri rappresentativi.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base della gravità della condotta e dell'assenza di elementi positivi; una pena determinata entro il minimo edittale e con aumenti per continuazione è compatibile se adeguatamente motivata.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende; la parte civile ottiene liquidazione delle spese di legittimità solo se ha effettivamente contribuito con attività difensiva utile (es. memorie).
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