Cassazione Civile, Ordinanza n. 27300/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per tributi relativi al periodo d'imposta 2005, oltre sanzioni e interessi. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; in appello la CTR della Sicilia aveva accolto parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio in punto interessi, prendendo atto di uno sgravio parziale e del richiamo all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 in materia di sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse contraddittoria perché, pur risultando accolto l'appello sugli interessi, la sentenza si fondava sull'applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 in tema di sanzioni, che erano state peraltro ritenute correttamente applicate; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e dell'art. 8, comma 1, l. n. 23/2014, assumendo che imposte e sanzioni restano dovute anche in caso di tardivo pagamento dell'imposta, nella misura del 30%.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del soggetto intimato che non era parte del giudizio di appello, rilevando d'ufficio il difetto di legittimazione processuale a resistere. Quanto al resto, ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata priva del cd. minimo costituzionale perché non consentiva di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di appello e perché il richiamo alle sanzioni appariva scollegato dalla decisione adottata in tema di interessi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione di norme processuali sulla motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama il requisito della motivazione della sentenza e afferma che la decisione impugnata non supera il vaglio del minimo costituzionale.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
È evocato in relazione alla coerenza tra domanda, motivazione e dispositivo della decisione.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
È richiamato in tema di sanzioni connesse al tardivo pagamento dell'imposta; la Corte non entra nel merito perché il relativo motivo è assorbito.
art. 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'applicazione delle sanzioni in caso di ritardo nel versamento dell'imposta; il motivo resta assorbito.
Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
Richiamata per il principio del "minimo costituzionale" della motivazione.
Cass., Sez. Lav., 16 marzo 2009, n. 6348
Richiamata per affermare la rilevabilità d'ufficio del difetto di regolare instaurazione del contraddittorio.
Cass. 11 dicembre 2023, n. 34403
Richiamata per il principio secondo cui l'impugnazione può essere proposta solo nei confronti di chi abbia assunto la qualità di parte nel precedente giudizio di merito.
Cass. Sez. V, 9 agosto 2017, n. 19809
Richiamata sul medesimo principio di legittimazione all'impugnazione nei confronti delle sole parti del giudizio di merito.
Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2015, n. 626
Richiamata sul medesimo principio di legittimazione processuale in appello e in cassazione.
Cass., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011
Richiamata sul medesimo principio di regolare contraddittorio nei gradi di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti di un soggetto che non abbia assunto la qualità di parte nel precedente grado di merito, poiché la legittimazione a impugnare o a resistere spetta solo alle parti del processo precedente.
- La sentenza è nulla quando la motivazione non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non raggiunge il livello minimo di intelligibilità costituzionalmente richiesto.
- Il richiamo a una norma sanzionatoria è inconferente se la decisione riguarda altro profilo della pretesa tributaria, come il ricalcolo degli interessi, e la motivazione non spiega il nesso tra la norma richiamata e il dispositivo adottato.
- Quando il primo motivo di ricorso che investe la struttura motivazionale della sentenza è accolto, restano assorbiti i motivi che presuppongono la validità della decisione cassata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27281/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27282/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27283/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27285/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27293/2024 del 22/10/2024
- ordinanza_civile · 22 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27295/2024 del 22/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →