Cassazione Penale, Sentenza n. 48271/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conferma della responsabilità penale per concorso nella rapina e nel connesso sequestro di persona. I motivi principali: 1) vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'identificazione fotografica: la persona offesa in sede di indagine aveva riconosciuto la ricorrente in fotografie, ma in dibattimento non ha confermato quel riconoscimento, dichiarando addirittura di non poter riconoscere nessuno perché le foto erano tutte uguali; la Corte territoriale però ha ritenuto l'identificazione attendibile travisando il contenuto del verbale d'esame. 2) vizio di motivazione per non aver ritenuto decisivo l'alibi (presenza certa della imputata a circa 9 km dal luogo del fatto). 3) inosservanza della legge processuale perché la ricognizione fotografica effettuata il 10/5/2013 sarebbe inutilizzabile per mancanza di garanzie rituali. 4) violazione di legge penale sulla qualificazione del fatto: la difesa ha sostenuto che non si sarebbe trattato di rapina perché non vi sarebbe stata violenza, ma solo il tenere il volto della vittima tra le mani.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo ammissibile e fondato: ha accertato che la Corte territoriale ha motivato in modo illogico e ha travisato il contenuto della deposizione della persona offesa circa la identificazione fotografica, la quale in dibattimento aveva negato di poter confermare il precedente riconoscimento. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Corte di appello (Perugia) per nuovo giudizio. Sui restanti motivi la Corte ha ritenuto che la Corte di merito abbia correttamente valutato l'alibi come non decisivo (presenze temporali compatibili), abbia correttamente ritenuto utilizzabile il verbale di identificazione fotografica ai fini del giudizio (la questione è di attendibilità del teste, non di inutilizzabilità formale delle foto) e abbia giustificato la qualificazione del fatto come rapina in ragione dell'azione costrittiva al volto che ha favorito la sottrazione e in considerazione del successivo sequestro di persona (configurazione prevista dal secondo comma dell'art. 628 c.p.).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione ammissibili in Cassazione; qui è richiamato per definire i limiti della impugnazione dell'imputata
Norma richiamata per l'individuazione della Corte di appello alla quale rinviare il nuovo giudizio
La Corte ha interpretato il secondo comma della norma (rapina aggravata da sequestro) nel senso che l'azione costrittiva sul volto della vittima, impedendone lo sguardo e favorendo la complice, integra la forza necessaria per la qualificazione come rapina e che il successivo privamento della libertà personale configura il tipo previsto
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico svolto nelle indagini è valutato come una dichiarazione: la sua forza probatoria dipende dalla conferma testimoniale in dibattimento e dalla costanza, coerenza, non contraddizione e sicurezza del dato ricognitivo
- Se in dibattimento la persona offesa nega o contraddice il precedente riconoscimento, il giudice deve valutare con particolare prudenza l'attendibilità e non travisare il contenuto delle deposizioni
- L'alibi va valutato in termini crono-topografici: presenza in luoghi diversi non è decisiva se i tempi sono compatibili con la condotta contestata
- La utilizzabilità del verbale di identificazione fotografica non è automaticamente esclusa per vizi formali: rileva soprattutto l'attendibilità del teste in sede dibattimentale
- Per la qualificazione della rapina, non è necessario che la vittima subisca lesioni: atti costrittivi (es. immobilizzare o impedire lo sguardo) che favoriscano la sottrazione possono integrare la violenza necessaria; il successivo sequestro di persona può aggravare la fattispecie (art. 628 c.p.)
- Se l'unico elemento decisivo è una prova ricognitiva contraddittoria o insufficiente, la Corte di cassazione può annullare e disporre il rinvio per una nuova valutazione giudiziale; in casi simili la difesa dovrebbe sollecitare misure cautelari probatorie (es. incidente probatorio) soprattutto quando la persona offesa è anziana o la memoria è incerta
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