Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35454/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva annullato, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis, comma 1 c.p., il provvedimento del GIP dell'11/11/2021 e aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il Calascibetta. Il ricorso per Cassazione deduceva: (i) nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali per vizi dei decreti autorizzativi (in particolare il decreto n. 2800/2016 indicato come autorizzazione per captazioni ambientali pur essendo richieste intercettazioni telefoniche), omessa o illogica motivazione dei decreti e mera apparenza della motivazione degli atti; (ii) errore di diritto e illogicità della motivazione in ordine al concorso materiale tra i reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) e autoriciclaggio (art. 648-ter, comma 1), con conseguente effetto sul giudizio di gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari; (iii) censura circa la sussistenza del rischio di reiterazione e dell'attualità delle esigenze cautelari, dato il tempo trascorso dai fatti (2017) e l'assenza di condotte successive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto delle intercettazioni, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: il Tribunale del Riesame non ha limitato la questione a un mero errore formale ma ha sottolineato che la gravità indiziaria si fondava prevalentemente sulle captazioni ambientali disposte dal decreto n. 619/2017, rendendo non decisiva la presunta invalidità del decreto n. 2800/2016. La Corte ha altresì confermato la legittimità della motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando il giudice richiami la richiesta del P.M. e le relazioni della P.G.; è quindi ammissibile che il decreto non indichi specificamente le utenze purché faccia riferimento alla richiesta del P.M. Sulla questione del concorso tra 512-bis e 648-ter.1, la Corte ha affermato che i due reati possono concorrere e che il trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) può costituire reato presupposto per l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1); quindi il rilievo cautelare non risultava infondato. Infine la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul trattamento cautelare: il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente motivato il rischio di reiterazione sulla base del ruolo e della professionalità dell'indagato nella compagine associativa e aveva proporzionato la misura cautelare sostitutiva (arresti domiciliari con controllo elettronico). Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Rilevata come aggravante contestata; il Tribunale del Riesame ha limitato l'annullamento del provvedimento del GIP proprio a tale aggravante e la Cassazione non ha accolto censure al riguardo.

  • artt. 267, 125 e 271 c.p.p.

    artt. 267,125 e 271 cod.proc.pen.

    Norme richiamate dalla difesa in tema di intercettazioni. La Corte ha ritenuto legittime le autorizzazioni quando il decreto richiami per relationem la richiesta del P.M. e le note della P.G., integrando così il percorso valutativo del giudice.

  • Decreti autorizzativi di intercettazione

    decreto n. 2800/2016 del 28/11/2016; nn. 2017,2800 del 2016, nn. 618,619,648,1316/2017

    Errori materiali nella indicazione della tipologia (telefono vs ambientale) o omissioni formali nei moduli prestampati non inficiano automaticamente la utilizzabilità delle captazioni se il giudice ha fatto esplicito richiamo alla richiesta del P.M. e alla relazione della P.G.; i decreti possono essere integrati per relationem.

  • artt. 273, 274 lett. c) c.p.p.

    artt. 273, 274 lett. c) cod.proc.pen.

    Norme richiamate dalla difesa in relazione all'uso e alla utilizzabilità di determinate risultanze probatorie; la Corte non ha ritenuto fondate le censure attinenti all'inutilizzabilità delle intercettazioni basandosi sulla giurisprudenza che consente la motivazione per relationem.

  • art. 648-ter, comma 1 c.p.

    Fattispecie di autoriciclaggio; la Corte afferma che può concorrere con il delitto di trasferimento fraudolento di valori e che la struttura normativa dell'art. 648-ter.1 lo pone tra i cosiddetti "reati-ostacolo" volti a contrastare l'intestazione fittizia e l'accumulazione di beni illeciti.

  • art. 512-bis c.p.

    Delitto di trasferimento fraudolento di valori: la Corte conferma che può costituire reato presupposto per il successivo autoriciclaggio (art. 648-ter.1) e che non sussiste necessariamente assorbimento o concorso improprio tra le due fattispecie.

Massime di principio

  • Un errore formale o materiale nella indicazione della tipologia di captazione in un decreto autorizzativo (es. "ambientale" vs "telefonica") non implica automaticamente la nullità delle intercettazioni se il decreto richiama per relationem la richiesta del pubblico ministero e le informative della polizia giudiziaria.
  • La motivazione per relationem dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni è ammessa: il richiamo esplicito alla richiesta del P.M. e alle note della P.G. può integrare il percorso valutativo del giudice autorizzante anche quando il provvedimento non riporta dettagli come il numero delle utenze.
  • Per far valere l'inutilizzabilità di intercettazioni occorre dimostrare la decisività di quelle specifiche captazioni rispetto all'impianto indiziario complessivo; la mera allegazione di vizi formali non è sufficiente se esistono altri elementi probatori prevalenti.
  • I reati di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) e di autoriciclaggio (art. 648-ter.1) possono concorrere tra loro: il primo può costituire reato presupposto del secondo e non sempre si verifica assorbimento di una fattispecie nell'altra.
  • Nelle valutazioni cautelari la distanza temporale dei fatti non esclude automaticamente la sussistenza del rischio di reiterazione; il ruolo dell'indagato nell'associazione, la professionalità nella commissione delle condotte e la gravità indiziaria possono giustificare una misura restrittiva o la sua sostituzione con misure meno afflittive ma idonee (es. arresti domiciliari con controllo elettronico).
  • Per impugnare con successo decisioni cautelari occorre contestare in modo specifico e motivato i presupposti del giudizio di necessità e proporzionalità della misura, nonché la fondatezza degli indici di gravità indiziaria e di pericolosità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.