Sentenza n. 1151/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 85/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 06/03/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 85/2025 del Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di formula esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva adempiuto al titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero ha adempiuto al decreto ingiuntivo durante il giudizio. Ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che l'adempimento sopravvenuto giustificasse l'imputazione delle spese al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori. La liquidazione è stata parametrata al limitato valore della causa, alla ridotta attività difensiva e al carattere seriale della controversia.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione.
Rileva poiché il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'ottemperanza era munito di decreto di esecutorietà emesso dal giudice civile.
Massime di principio
- L'adempimento dell'amministrazione al titolo esecutivo intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, venendo meno l'interesse attuale alla prosecuzione dell'azione esecutiva.
- Quando l'amministrazione adempie al titolo esecutivo solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione è idoneo fondamento dell'azione un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà e previamente notificato all'amministrazione, nel rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
Come è indicizzato
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