Cassazione Penale, Ordinanza n. 38048/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e aspecifici, senza confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con le ragioni dell'affermazione di responsabilità e della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Nel ricorso, proposto tramite difensore, sono state dedotte censure ritenute dalla Corte del tutto aspecifiche e generiche, incentrate sulla pretesa mancanza di un'idonea motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza era invece sorretta da un apparato argomentativo congruo, privo di vizi logici e coerente con quello del Tribunale, e che il ricorso non conteneva uno specifico confronto con le ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio. La doglianza è stata quindi ritenuta inidonea a superare il vaglio di specificità richiesto per l'ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento della responsabilità penale confermata nei giudizi di merito; la Corte non ne svolge un'analisi interpretativa autonoma, limitandosi a richiamarla come titolo del reato ritenuto sussistente.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; l'assenza di tale specificità comporta inammissibilità.
L'inammissibilità del ricorso deriva dalla mancanza dei requisiti formali e sostanziali dei motivi, in particolare quando siano generici e non confrontino la motivazione impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente lamentare in modo generico la mancanza o l'inadeguatezza della motivazione: occorre confrontarsi specificamente con gli argomenti della decisione impugnata e indicare in modo puntuale gli errori di diritto o di fatto dedotti.
- La carenza di specificità dei motivi di ricorso, specie quando manchi ogni confronto con la motivazione posta a base della condanna e della pena, determina l'inammissibilità ex artt. 581 e 591 c.p.p.
- Quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione coerente, non illogica e conforme ai precedenti gradi di giudizio, le censure meramente assertive o apodittiche non sono idonee a superare il filtro di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime applicabile al giudizio di legittimità.
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