Cassazione Penale, Sentenza n. 28875/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza di applicazione della pena denunciando violazione dell'art. 12, comma 3, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (per aver liquidato somme anche per le fasi istruttoria e decisoria in caso di patteggiamento) e difetto di motivazione circa la determinazione delle spese liquidate in favore delle parti civili.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non ha applicato correttamente i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 16403/2023) secondo cui l'art. 12, comma 3, del D.M. 55/2014 non consente, in caso di patteggiamento, la liquidazione di compensi per la fase istruttoria o dibattimentale e per la fase decisoria, ma solo per lo studio della controversia e per la sua introduzione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione sulle spese liquidate in favore delle parti civili e rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio sul punto, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, art. 12, comma 3
Nell'ambito del patteggiamento non consente la liquidazione di compensi per la fase istruttoria, dibattimentale o decisoria; ammette solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa.
Modifiche regolamentari successive che, per la parte rilevante nel caso, non hanno alterato la disposizione di cui all'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014.
Codice di procedura penale, artt. 444 e ss.
Disciplina il rito alternativo dell'applicazione della pena (patteggiamento), cui è stato ricondotto il caso; la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena ai sensi di tali norme.
Sezioni Unite, sentenza n. 16403 del 30/11/2023
«si deve considerare in premessa che l'art. 12, comma 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ... non consente, in caso di patteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria bensì solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa»
Chiara pronuncia delle Sezioni Unite che limita la possibilità di liquidare compensi alle sole fasi di "studio" e "introduzione" nei casi di patteggiamento; principio applicato dalla Corte per annullare la parte della sentenza che aveva liquidato somme per fasi non consentite.
Sez. 2, sentenza n. 10555 del 11/11/2022 (Manzati)
Orientamento precedente che ammetteva, in certe condizioni (costituzione della parte civile prima dell'accordo), la liquidazione anche per la fase decisoria; citato nel provvedimento come riferimento ma ritenuto superato o non applicabile alla stregua della pronuncia delle Sezioni Unite.
Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 14, comma 6
Norma quadro richiamata come base normativa per la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi forensi; citata nel contesto regolamentare dei D.M. che disciplinano i parametri.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) le somme liquidabili a titolo di compenso alle parti civili devono limitarsi alle voci "studio della controversia" e "introduzione della stessa"; non sono liquidabili compensi per la fase istruttoria, dibattimentale o decisoria.
- Le pronunce delle Sezioni Unite prevalgono sugli orientamenti di merito anteriori: anche se una parte civile si è costituita prima dell'accordo, ciò non autorizza automaticamente la liquidazione di compensi per la fase decisoria o istruttoria quando la normativa (D.M. 55/2014, art.12, comma 3) lo vieta.
- Il giudice che liquida le spese a favore delle parti civili deve motivare in modo chiaro e rispondere ai parametri normativi: se la liquidazione supera le voci ammesse deve essere riformata in appello o annullata e rinviata.
- Se in sentenza di patteggiamento sono state liquidate somme non dovute, la corte d'appello o la corte suprema possono annullare la statuizione limitatamente a quella parte e rinviare per nuovo giudizio, possibilmente ad un diverso giudice, per evitare condizionamenti o errori di valutazione.
- Per evitare contestazioni, nelle richieste di liquidazione delle parti civili connesse a patteggiamenti conviene dettagliare e circoscrivere le voci richieste (studio e introduzione) e motivare la loro entità alla luce dei parametri regolamentari.
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