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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24215/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia trae origine dalla vendita di un fondo agricolo con fabbricati rurali a un acquirente, seguita dall'azione proposta dai proprietari di un fondo confinante per far valere la prelazione agraria e il conseguente riscatto. Nel giudizio di merito e di legittimità si è discusso, in particolare, se l'acquirente avesse la qualità di coltivatore diretto e quindi se fosse ostativa al riscatto la previsione dell'art. 7 l. 817/1971; si è anche dibattuto sull'estensione delle attività rilevanti ai fini della verifica della capacità lavorativa familiare, comprendendo o meno la trasformazione del prodotto agricolo. Dopo un primo ciclo processuale e un rinvio, la Corte di cassazione con ordinanza n. 34516/2022 ha confermato in parte la decisione di merito, escludendo la qualità di coltivatore diretto dell'acquirente, ma cassando la decisione nella parte in cui aveva accolto il riscatto anche per fondi non fisicamente confinanti. L'acquirente ha quindi proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., deducendo tre errori di fatto: 1) che la Corte avrebbe supposto inesistente il fatto che il fondo confinante fosse coltivato non personalmente dai retraenti, ma da una società; 2) che la Corte avrebbe travisato il contenuto della sentenza d'appello di rinvio quanto all'inclusione o esclusione dell'attività di trasformazione dell'uva nel concetto di coltivazione del fondo; 3) che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il giudice di merito avesse aderito alle conclusioni del consulente tecnico, mentre le aveva disattese. I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e hanno depositato controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto condivisibili le ragioni della proposta di definizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che i tre motivi non integravano un errore di fatto revocatorio, perché: il primo si risolveva, in sostanza, in una doglianza di diritto e comunque riguardava una questione estranea al thema decidendum per preclusione; il secondo censurava l'interpretazione della sentenza impugnata, attività valutativa non suscettibile di errore percettivo revocatorio, e comunque la lettura della precedente ordinanza era corretta; il terzo investiva la valutazione dell'adeguatezza della motivazione della sentenza di merito, cioè un giudizio in iure e non un errore di fatto. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 oltre accessori, e ha altresì applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con pagamento di euro 4.000 in favore dei resistenti e ulteriore condanna in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come base normativa del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    l'errore di fatto revocatorio consiste in un'erronea percezione dei fatti di causa, deve risultare manifesto dagli atti, essere decisivo e non può riguardare attività interpretative o valutative.

  • art. 7 l. 817/1971

    richiamato come norma che sottrae il diritto di prelazione ai confinanti quando l'acquirente sia coltivatore diretto o ricorrano i presupposti ostativi previsti dalla legge.

  • art. 2735 c.c.

    evocato solo per escludere che la censura potesse integrare un errore di fatto, prospettandosi al più una questione di diritto relativa alla prova legale della confessione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale e per l'applicazione della condanna aggravata conseguente alla condivisibilità della proposta di inammissibilità.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    base della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna per lite temeraria nei termini indicati nel dispositivo.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato con ulteriore condanna in favore della Cassa delle ammende nei termini del dispositivo.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto storico incontestato, risultante in modo immediato dal confronto tra sentenza e atti; non è configurabile quando la censura investe l'interpretazione, la valutazione o la qualificazione giuridica compiuta dal giudice.
  • Non può essere dedotto come errore di fatto revocatorio il travisamento della motivazione o della portata di una decisione quando la critica si risolve, in realtà, in una diversa lettura del ragionamento decisorio o in un dissenso sul giudizio giuridico espresso dalla Corte.
  • Il motivo di revocazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e se la questione dedotta era già preclusa o estranea al thema decidendum del giudizio definito.
  • La verifica della sussistenza o meno di una motivazione adeguata in una sentenza di merito è giudizio in iure e non può essere convertita in errore di fatto revocatorio.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per revocazione, l'errore denunciato deve essere non solo percettivo, ma anche decisivo, cioè tale che, senza di esso, la decisione avrebbe avuto contenuto diverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileSuccessioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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