Sentenza n. 5611/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00741/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di revoca totale del contributo concesso per la programmazione di film d'essai relativa all'anno 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto un contributo di euro 76.115,00 nell'ambito del bando per la programmazione di film d'essai. A seguito del confronto tra le proiezioni dichiarate nella domanda e i dati SIAE, l'Amministrazione aveva rilevato 10.890 proiezioni dichiarate contro 5.253 risultanti dai dati certificati, avviando il procedimento di revoca e adottando poi il decreto di revoca totale. In primo grado la società aveva dedotto che le divergenze dipendevano dall'inclusione di cortometraggi proiettati gratuitamente, che non risultavano nei dati SIAE; aveva inoltre denunciato difetto di istruttoria, violazione della proporzionalità, mancato ricorso al soccorso istruttorio, difetto di motivazione e violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. In appello ha articolato sei motivi: omessa pronuncia del TAR sulla distinzione tra dichiarazioni mendaci e mere incongruenze; erroneità della ricostruzione delle discrasie, ritenute spiegabili con le proiezioni gratuite; omessa pronuncia e violazione del dovere di soccorso istruttorio; illegittimità della revoca totale anziché parziale; inesistenza o insufficienza della motivazione della revoca; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per mancato esame motivato delle osservazioni presentate nel procedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i sei motivi e li ha respinti. Ha interpretato sistematicamente il bando, rilevando che la nozione di proiezione cinematografica comprende soltanto l'attività rivolta al pubblico a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento e che non sono valide le proiezioni senza spettatori paganti. Di conseguenza, le proiezioni gratuite di cortometraggi, come quelle dichiarate dalla società, non potevano essere computate né per la qualifica di sala d'essai né per il punteggio e la quantificazione del contributo. La dichiarazione con cui la società aveva attestato il rispetto dei criteri del bando e l'emissione dei titoli di accesso conformemente alla normativa fiscale è stata quindi ritenuta non veritiera, poiché una parte rilevante delle proiezioni computate era priva di titolo d'ingresso a pagamento. Sussistevano pertanto i presupposti per la revoca totale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del bando e dell'art. 12, comma 5, del D.M. 31 luglio 2017; non era consentita la revoca parziale, essendo prevista la revoca totale quale conseguenza delle dichiarazioni mendaci. Il difetto di motivazione è stato escluso perché il preavviso e il provvedimento finale indicavano la significativa divergenza tra i dati dichiarati e quelli SIAE e richiamavano la disciplina che imponeva la revoca in caso di dichiarazioni mendaci. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché la società aveva ricevuto il preavviso e aveva presentato osservazioni, ritenute dall'Amministrazione non sufficienti a superare le incongruenze. L'appello è stato rigettato, con condanna dell'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge ove dovuti.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. b), del bando
per “proiezione cinematografica” si intende “l’attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d’ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda”
La proiezione rilevante ai fini del contributo è soltanto quella effettuata con titolo d'ingresso a pagamento.
art. 1, comma 2, lett. e), del bando
per “sala d’essai” si intende la sala cinematografica che realizza una programmazione cinematografica annua maggioritaria di film d’essai
La qualifica di sala d'essai deve essere verificata sulla base della programmazione rilevante secondo la definizione di proiezione prevista dal bando.
art. 3, comma 3, del bando
Non saranno considerate valide le proiezioni senza spettatori paganti
Le proiezioni gratuite sono irrilevanti per il conseguimento della qualifica d'essai e per l'attribuzione del contributo.
art. 4, comma 4, del bando
l’istanza DEVE contenere, in forma di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 2000: a) l’INTERA programmazione effettuata durante l’anno di riferimento
L'obbligo di dichiarare l'intera programmazione riguarda la programmazione rilevante ai fini del bando, ossia le proiezioni con ingresso a pagamento.
La dichiarazione sostitutiva resa per accedere al contributo vincola il richiedente alla veridicità dell'attestazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.
art. 9, comma 3, del bando
In presenza di dichiarazioni mendaci, costituisce conseguenza prevista dal bando la revoca totale del contributo.
art. 12, comma 5, D.M. 31 luglio 2017
La dichiarazione mendace costituisce presupposto per la revoca del contributo; nel caso esaminato la disposizione è stata ritenuta applicabile alla revoca totale.
Il contraddittorio procedimentale è stato rispettato mediante comunicazione del preavviso di revoca e possibilità di presentare osservazioni; non è richiesta una motivazione analitica ulteriore quando il provvedimento finale indica le ragioni per cui le osservazioni non superano le incongruenze accertate.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso a un contributo disciplinato da un bando, le definizioni contenute nella lex specialis devono essere interpretate sistematicamente; se il bando definisce la proiezione rilevante come attività svolta a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, le proiezioni gratuite non possono essere computate né per il possesso del requisito né per la quantificazione del beneficio.
- La dichiarazione sostitutiva con cui il richiedente attesta il rispetto dei criteri e dei parametri del bando è non veritiera quando computa, ai fini del beneficio, attività che la disciplina di gara o di finanziamento esclude espressamente dal calcolo.
- Quando la disciplina di un contributo prevede la revoca totale quale conseguenza della dichiarazione mendace, non è configurabile una revoca soltanto parziale limitata alla componente del beneficio correlata alle attività correttamente dichiarate.
- È sufficiente, ai fini dell'obbligo di motivazione di un provvedimento di revoca, l'indicazione della significativa divergenza tra i dati autodichiarati e quelli risultanti dalle verifiche, unitamente al richiamo alla norma che collega a tale dichiarazione non veritiera la revoca del contributo, purché siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
- Il contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 è rispettato quando il destinatario riceve il preavviso, può presentare osservazioni e il provvedimento finale dà conto, anche sinteticamente, della loro insufficienza a superare gli elementi ostativi accertati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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