Cassazione Civile, Ordinanza n. 39525/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite e dell'assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa del de cuius per l'anno d'imposta 1984. Gli eredi del contribuente avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva rigettato l'appello del contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando poi documentazione attestante la domanda di definizione e il pagamento dell'importo dovuto. L'Agenzia delle entrate non ha depositato memoria né ha mosso contestazioni sulla documentazione prodotta.
Norme richiamate
richiamato quale base del rito camerale in cassazione
richiamato quale norma del procedimento in camera di consiglio
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
art.6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
consente la sospensione del processo per consentire al contribuente di avvalersi della definizione agevolata
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2019
commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
disciplinano il perfezionamento della definizione agevolata mediante domanda e pagamento dell'importo dovuto
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
la mancata istanza di trattazione entro il termine previsto determina l'estinzione del processo
art. 2, comma 7, d.l. n. 199/2018
art.2, comma 7, d.l. n. 199/2018
la definizione del coobbligato giova anche agli altri
art. 6 d.l. n. 118/2018 conv. in L. n. 132/2018
art.6 d.l. n.118/2018, conv. dalla I n.132/2018
richiamato nel testo come ulteriore riferimento alla documentazione del condono depositata
Massime di principio
- Nelle liti fiscali definibili in via agevolata, la presentazione della domanda e il pagamento dell'importo dovuto possono determinare l'estinzione del giudizio, purché non venga proposta tempestiva istanza di trattazione entro il termine fissato dalla legge.
- La sospensione del processo disposta per consentire l'accesso alla definizione agevolata preserva l'effetto estintivo previsto dalla disciplina speciale, se la procedura si perfeziona e nessuna parte chiede la prosecuzione del giudizio nel termine previsto.
- Quando la lite è definita dal contribuente, l'effetto della definizione può estendersi anche ai coobbligati, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa previsione della normativa speciale.
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