Cassazione Penale, Ordinanza n. 27321/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsità personale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. In particolare, ha contestato la valutazione della Corte territoriale sia quanto al rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e i precedenti penali, sia quanto alla congruità della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva effettivamente motivato sul punto richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e la successiva valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso relativo alla recidiva, perché la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione adeguata sulla valutazione dei precedenti e sulla misura della pena.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui è stata confermata la responsabilità penale in appello.
Criterio utilizzato per valutare il rapporto tra il fatto e i precedenti penali e per apprezzare la congruità della pena.
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è infondata quando la sentenza impugnata dimostri di avere effettivamente considerato, secondo i parametri dell'art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali dell'imputato, nonché la congruità della pena applicata.
- Il vizio di motivazione non sussiste se il giudice di merito ha fornito una motivazione esplicita e non meramente apparente sulla valutazione della recidiva e sul trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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