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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25531/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una debitrice. Successivamente, la debitrice aveva trasferito a una terza persona una quota indivisa di 1/6 in piena proprietà di un appartamento. La creditrice aveva quindi promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare l'inefficacia della compravendita nei propri confronti, convenendo in giudizio sia la debitrice sia l'acquirente della quota. La domanda era stata accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello. Contro la sentenza d'appello aveva proposto ricorso per cassazione l'acquirente con due motivi; aveva proposto ricorso incidentale anche la debitrice con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno raggiunto un accordo e depositato una rinuncia congiunta agli atti, chiedendo anche la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti depositata congiuntamente dalle parti, rilevando che ciò comportava l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. e ha inoltre ordinato al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria e delle relative annotazioni, ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c.

Norme richiamate

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione

    in presenza di rinuncia agli atti, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità

  • art. 2668, secondo comma, c.c.

    ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Pesaro la cancellazione della domanda giudiziale di revocatoria ... e delle relative annotazioni

    la rinuncia e l'accordo delle parti legittimano l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta agli atti del giudizio di cassazione determina l'estinzione del processo di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, se ricorrono i presupposti richiamati dall'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
  • Quando le parti ne facciano richiesta nell'ambito di una definizione concordata della lite, può essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e delle relative annotazioni ai sensi dell'art. 2668, secondo comma, c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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