Cassazione Penale, Ordinanza n. 33333/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per un furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe valutato in modo carente e illogico la sua posizione processuale, omettendo di valorizzare il comportamento collaborativo consistito nella restituzione di parte della refurtiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha affermato che il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, perché la Corte d'appello aveva valorizzato il profilo personologico dell'imputato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, evasione e stupefacenti, e aveva correttamente ritenuto non apprezzabile come effettivo indice collaborativo la restituzione solo parziale della refurtiva, intervenuta quando l'autore era già stato individuato. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie base del furto, contestata insieme all'aggravante indicata in sentenza.
Riferimento all'aggravante del furto contestato all'imputato.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre manifesta illogicità della motivazione.
Parametri richiamati per la valutazione e il diniego delle attenuanti generiche.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In tema di circostanze attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non è invece sindacabile la valutazione di fatto che dia conto degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve esaminare puntualmente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, essendo sufficiente la considerazione di quelli reputati decisivi o comunque rilevanti.
- Ai fini del riconoscimento o dell'esclusione delle attenuanti generiche, anche un solo elemento relativo alla personalità dell'imputato, alla gravità del fatto o alle modalità esecutive può essere ritenuto dirimente.
- La restituzione parziale del profitto o del bene non assume necessariamente valore collaborativo apprezzabile quando intervenga dopo l'individuazione dell'autore del reato e non esprima una spontanea resipiscenza.
- Il ricorso per cassazione che solleciti una mera rivalutazione del merito della decisione sulle attenuanti generiche è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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