Cassazione Penale, Sentenza n. 10026/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva revocato l'indulto applicato con ordinanza del 28/10/2008. Il ricorrente contestava: nullità per omesso avviso dell'udienza; errata motivazione nella revoca dell'indulto (mancata prova della permanenza del reato associativo oltre il termine rilevante e possibile giudicato preclusivo); contestava l'esecutività della sentenza del Tribunale di Palmi del 1/10/2014 (per consegna in forza di mandato d'arresto europeo e irreperibilità); chiedeva rescissione del giudicato o restituzione in termine per impugnare; denunciava prescrizione di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di non esecutività della sentenza del Tribunale di Palmi del 1/10/2014, ordinando un nuovo esame da parte della Corte d'appello di Reggio Calabria sul punto (evitando le carenze motivazionali già rilevate). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: sono state respinte le censure relative a nullità dell'avviso, alla legittimità della revoca dell'indulto basata sulla sopravvenuta condanna (sentenza 8/1/2020) e alla richiesta di prescrizione, perché non sollevata in sede di esecuzione.
Norme richiamate
Richiamato nella doglianza sulla validità dell'avviso di fissazione dell'udienza: la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché l'avviso è stato regolarmente notificato e il contraddittorio si è svolto in udienza.
Norma richiamata come base legislativa per la revoca dell'indulto: la Corte ha confermato che la revoca è possibile anche dopo la formazione del giudicato se sopravviene una causa ostativa non conosciuta dal giudice che concesse l'indulto.
art. 625-ter cod. proc. pen. (ora art. 629-bis)
"provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"
La Corte ricorda il criterio di prova richiesto per la rescissione del giudicato a favore dell'imputato assente: l'assenza deve essere dimostrata incolpevole; tuttavia il giudice può svolgere integrazioni istruttorie d'ufficio.
art. 175 cod. proc. pen. (testo previgente)
"salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione ..."
Citato nel confronto tra i rimedi post-judicatum (restituzione in termine previgente vs rescissione secondo la riforma): la Corte ha evidenziato l'esigenza di chiarire quale regime fosse applicabile e la carenza motivazionale sulla scelta operata dal giudice dell'esecuzione.
Riferito per analogia al principio secondo cui il giudice della cognizione può disporre la revoca di benefici (es. sospensione condizionale), ma non è obbligato; la revoca può quindi spettare al giudice dell'esecuzione.
Richiamato nella censura sulla prescrizione della pena: la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile in cassazione perché non era stata sottoposta al giudice dell'esecuzione.
legge n. 67/2014 e legge n. 118/2014 (normativa di riforma processuale)
La Corte ha evidenziato la necessità di motivare correttamente quale normativa processuale (previgente o riformata) risultasse applicabile al procedimento che ha portato alla sentenza di Palmi; l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente chiarito tale profilo, determinando annullamento limitato e rinvio.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto è legittima quando sopravviene una condanna che costituisce causa ostativa non conosciuta dal giudice che concesse l'indulto; il giudice della cognizione può disporre la revoca ma non è obbligato: il giudice dell'esecuzione è competente a revocare il beneficio se il fatto sopravviene dopo l'applicazione.
- La mancata indicazione nell'avviso di udienza di tutte le istanze non invalida il giudizio se la parte e il suo difensore sono stati regolarmente notificati e hanno partecipato al contraddittorio; l'effettiva possibilità di difesa prevale sulla formalità dell'indicazione contenutistica dell'avviso.
- Per ottenere la rescissione del giudicato (o la restituzione in termine), l'imputato deve provare l'incolpevole mancata conoscenza del processo; tuttavia il giudice ha l'onere e la possibilità, anche d'ufficio, di disporre integrazioni istruttorie per accertare l'oggettiva fondatezza della prova.
- Questioni non sollevate davanti al giudice dell'esecuzione non possono essere dedotte direttamente in cassazione: la mancata deduzione in primo grado determina inammissibilità del motivo in sede di legittimità.
- Quando intervengono modifiche legislative processuali (es. riforme del 2014), il giudice deve esplicitare quale regime applica al procedimento concreto e motivare la scelta; la mancata motivazione su questo punto può comportare annullamento e rinvio.
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