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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10026/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva revocato l'indulto applicato con ordinanza del 28/10/2008. Il ricorrente contestava: nullità per omesso avviso dell'udienza; errata motivazione nella revoca dell'indulto (mancata prova della permanenza del reato associativo oltre il termine rilevante e possibile giudicato preclusivo); contestava l'esecutività della sentenza del Tribunale di Palmi del 1/10/2014 (per consegna in forza di mandato d'arresto europeo e irreperibilità); chiedeva rescissione del giudicato o restituzione in termine per impugnare; denunciava prescrizione di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di non esecutività della sentenza del Tribunale di Palmi del 1/10/2014, ordinando un nuovo esame da parte della Corte d'appello di Reggio Calabria sul punto (evitando le carenze motivazionali già rilevate). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: sono state respinte le censure relative a nullità dell'avviso, alla legittimità della revoca dell'indulto basata sulla sopravvenuta condanna (sentenza 8/1/2020) e alla richiesta di prescrizione, perché non sollevata in sede di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla validità dell'avviso di fissazione dell'udienza: la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché l'avviso è stato regolarmente notificato e il contraddittorio si è svolto in udienza.

  • art. 1 legge n. 241/2006

    Norma richiamata come base legislativa per la revoca dell'indulto: la Corte ha confermato che la revoca è possibile anche dopo la formazione del giudicato se sopravviene una causa ostativa non conosciuta dal giudice che concesse l'indulto.

  • art. 625-ter cod. proc. pen. (ora art. 629-bis)

    "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"

    La Corte ricorda il criterio di prova richiesto per la rescissione del giudicato a favore dell'imputato assente: l'assenza deve essere dimostrata incolpevole; tuttavia il giudice può svolgere integrazioni istruttorie d'ufficio.

  • art. 175 cod. proc. pen. (testo previgente)

    "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione ..."

    Citato nel confronto tra i rimedi post-judicatum (restituzione in termine previgente vs rescissione secondo la riforma): la Corte ha evidenziato l'esigenza di chiarire quale regime fosse applicabile e la carenza motivazionale sulla scelta operata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 168 cod. pen.

    Riferito per analogia al principio secondo cui il giudice della cognizione può disporre la revoca di benefici (es. sospensione condizionale), ma non è obbligato; la revoca può quindi spettare al giudice dell'esecuzione.

  • art. 172 cod. pen.

    Richiamato nella censura sulla prescrizione della pena: la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile in cassazione perché non era stata sottoposta al giudice dell'esecuzione.

  • legge n. 67/2014 e legge n. 118/2014 (normativa di riforma processuale)

    La Corte ha evidenziato la necessità di motivare correttamente quale normativa processuale (previgente o riformata) risultasse applicabile al procedimento che ha portato alla sentenza di Palmi; l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente chiarito tale profilo, determinando annullamento limitato e rinvio.

Massime di principio

  • La revoca dell'indulto è legittima quando sopravviene una condanna che costituisce causa ostativa non conosciuta dal giudice che concesse l'indulto; il giudice della cognizione può disporre la revoca ma non è obbligato: il giudice dell'esecuzione è competente a revocare il beneficio se il fatto sopravviene dopo l'applicazione.
  • La mancata indicazione nell'avviso di udienza di tutte le istanze non invalida il giudizio se la parte e il suo difensore sono stati regolarmente notificati e hanno partecipato al contraddittorio; l'effettiva possibilità di difesa prevale sulla formalità dell'indicazione contenutistica dell'avviso.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato (o la restituzione in termine), l'imputato deve provare l'incolpevole mancata conoscenza del processo; tuttavia il giudice ha l'onere e la possibilità, anche d'ufficio, di disporre integrazioni istruttorie per accertare l'oggettiva fondatezza della prova.
  • Questioni non sollevate davanti al giudice dell'esecuzione non possono essere dedotte direttamente in cassazione: la mancata deduzione in primo grado determina inammissibilità del motivo in sede di legittimità.
  • Quando intervengono modifiche legislative processuali (es. riforme del 2014), il giudice deve esplicitare quale regime applica al procedimento concreto e motivare la scelta; la mancata motivazione su questo punto può comportare annullamento e rinvio.

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