Ordinanza n. 2040/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 00191/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ricorrente in primo grado)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado, nell'ambito di una controversia relativa a una gara suddivisa in lotti. Dalla motivazione dell'ordinanza non risultano specificati tutti i motivi di ricorso originari; emergono tuttavia questioni concernenti il dedotto vizio della lex specialis, l'eventuale annullamento del bando e i suoi effetti, la natura di atto plurimo scindibile del bando articolato in lotti e la portata precettiva dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato un possibile difetto di interesse attuale collegato a un'altra ordinanza del TAR Puglia, n. 192/2026, incidente sulla medesima fattispecie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che l'appello non fosse assistito, nella comparazione degli interessi contrapposti, da un pregiudizio grave e irreparabile. Tale valutazione è stata motivata, anzitutto, dal possibile difetto di interesse attuale derivante dall'ordinanza del TAR Puglia n. 192/2026, relativa alla medesima fattispecie. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario un approfondimento nella sede propria del merito sulle questioni giuridiche, con particolare riguardo agli effetti dell'eventuale annullamento della lex specialis rispetto al vizio dedotto, alla scindibilità per lotti del bando quale atto plurimo e alla portata precettiva dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
La sua portata precettiva è indicata come questione da approfondire nella fase di merito; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l'accoglimento della domanda richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, valutato attraverso la comparazione degli interessi contrapposti.
- La presenza di un altro provvedimento giurisdizionale incidente sulla medesima fattispecie può determinare un profilo di difetto di interesse attuale rilevante già nella valutazione cautelare.
- Quando le questioni relative all'annullamento della lex specialis, agli effetti dell'annullamento e alla scindibilità del bando suddiviso in lotti richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, esse devono essere esaminate nella sede propria del merito.
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