Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23119/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte del processo)

La controversia

Nel corso di un appello avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo proposta contro un sequestro giudiziario, il difensore della parte appellante, revocato nel mandato, spiegava intervento principale per ottenere la condanna delle parti in solido alla liquidazione del proprio compenso, delle spese e degli accessori, invocando l'art. 93 c.p.c. La Corte d'appello dichiarava inammissibile tale intervento, ritenendo che in appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi legittimati all'opposizione ex art. 404 c.p.c. e che il difensore revocato poteva far valere il proprio credito solo con autonomo giudizio. Con la successiva ordinanza di correzione, la Corte accoglieva le istanze delle altre parti per la distrazione delle spese in favore dei rispettivi difensori e respingeva la richiesta dell'avvocato interventore. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 93 c.p.c. per asserita carenza di procura idonea dei difensori delle controparti a contrastare la domanda di compensi; 2) violazione dell'art. 88 c.p.c. per mancata trasmissione degli atti agli organi disciplinari; 3) violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancata instaurazione del contraddittorio sull'istanza di correzione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte rigettato la domanda di liquidazione invece di separarla dalle domande delle controparti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le doglianze dirette contro la sentenza non definitiva del 18 novembre 2021, perché proposte oltre il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. e perché l'ordinanza di correzione non rimetteva in termini per impugnare il merito della decisione originaria. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi riferiti all'ordinanza di correzione: la procura alle liti rilasciata ab origine legittimava i difensori delle controparti a chiedere la distrazione delle spese e a resistere all'intervento; il potere del giudice di segnalare eventuali violazioni disciplinari è discrezionale, ordinatorio e non sindacabile in cassazione; il contraddittorio sull'istanza di correzione risultava instaurato mediante notifica della memoria e dell'istanza al ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    Il difensore munito di procura può chiedere la distrazione delle spese se dichiara di non avere ricevuto il pagamento e di aver anticipato le spese; la procura rilasciata all'inizio del giudizio vale per l'intero processo.

  • art. 88 c.p.c.

    La segnalazione di violazioni dei doveri di lealtà e probità agli organi disciplinari è potere discrezionale del giudice, di natura ordinatoria e non decisoria, non sindacabile in cassazione.

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio sull'istanza di correzione deve risultare instaurato prima della decisione; nel caso concreto è stato ritenuto correttamente attivato tramite notifica dell'istanza alla controparte.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura che denuncia ultrapetizione o omissione di pronuncia non è accolta quando la decisione di merito abbia comunque statuito sul punto controverso.

  • art. 327 c.p.c.

    L'impugnazione della sentenza non corretta va proposta entro il termine semestrale decorrente dalla sua pubblicazione, se non notificata.

  • art. 344 c.p.c.

    Nel giudizio di appello è ammesso solo l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c.

  • art. 404 c.p.c.

    Costituisce il parametro per individuare i terzi legittimati all'intervento in appello ex art. 344 c.p.c.

  • art. 288 c.p.c.

    L'impugnazione della sentenza corretta può riguardare solo la legittimità ed esattezza della correzione; il rimedio non consente di contestare il merito della sentenza non interessata dalla correzione.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso ex art. 111 Cost. è utilizzabile solo contro provvedimenti contenziosi non altrimenti impugnabili; non è in generale esperibile avverso il provvedimento di correzione di errore materiale quando questo abbia natura ordinatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'istanza di correzione di errore materiale non rimette in termini per impugnare il merito della sentenza originaria, quando le censure investono parti della decisione rimaste estranee alla correzione.
  • L'impugnazione proposta contro la sentenza non corretta deve rispettare il termine ordinario di decadenza; il termine decorrente dall'ordinanza di correzione opera solo per contestare la correttezza della correzione stessa.
  • Nel giudizio di appello l'intervento del terzo è ammesso solo nei limiti dell'art. 344 c.p.c., cioè per i soggetti che avrebbero potuto proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
  • La procura alle liti conferita sin dall'inizio del giudizio consente al difensore di svolgere le attività difensive nel processo fino alla sua definizione, inclusa la resistenza a domande incidentali e la richiesta di distrazione delle spese.
  • Il potere del giudice di segnalare ai competenti organi disciplinari condotte scorrette dei difensori è discrezionale, non incide sul decisum tra le parti e non è sindacabile in cassazione.
  • Quando il giudice dispone o rigetta una correzione di errore materiale, il sindacato di legittimità è limitato alla legittimità ed esattezza della correzione, non potendo estendersi al merito della controversia decisa con la sentenza corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.