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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20141/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando: 1) l'utilizzabilità di atti e intercettazioni acquisiti oltre i termini a seguito di una nuova iscrizione non autonoma rispetto alla prima (censure sulla trasmissione atti "Minotauro" e sulle proroghe); 2) la valutazione sull'esistenza e riconoscimento della locale di Mammola; 3) la fondatezza della gravita' indiziaria fondata su dichiarazioni di collaboratori (fratelli Ciccia) e su intercettazioni ritenute non decisionali; 4) la interpretazione delle intercettazioni come prova della partecipazione associativa anziché atti volti a tutelare interessi personali; 5) l'attribuzione di ruolo e funzioni riguardo all'episodio estorsivo contestato, ritenuta non supportata dalle indagini; 6) l'assenza di argomentazione critica sul ruolo apicale attribuito; 7) l'erroneo richiamo a giurisprudenza sulle misure di prevenzione e la non considerazione del tempo trascorso dagli episodi più gravi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione essenziale: il primo motivo è inammissibile perché la specifica eccezione di inutilizzabilità non era stata sollevata davanti al giudice di merito, e pertanto non verificabile in sede di legittimità; il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, atteso che l'esistenza della locale di Mammola è stata esaminata dai giudici di merito con richiamo a fonti processuali e dichiarazioni di collaboratori; i motivi terzo-sesto sono inammissibili poiché chiedono una rivalutazione di fatti e valutazioni proprie del merito (la Cassazione non può rinnovare la ponderazione delle prove se non in presenza di violazioni di legge o manifesta illogicità); il settimo motivo è infondato: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito anche rispetto al decorso del tempo, essendo emersa dall'istruttoria la persistenza di operatività e la dote di rilievo del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi che possono essere esaminati in cassazione per il riesame delle misure cautelari; la Corte osserva che alcune eccezioni non erano state dedotte dinanzi al giudice di merito e pertanto non sindacabili in cassazione

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione al sodalizio ai sensi di questa norma

  • art. 423, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 423, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'annullamento senza rinvio disposto per motivi processuali in un precedente giudizio citato dalla difesa; la Corte spiega il significato processuale di quel precedente

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferito al regime probatorio e alla presunzione in ordine alla persistenza del pericolo che giustifica la custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che, in presenza di elementi probatori significativi, il tempo trascorso non annulli automaticamente la presunzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese processuali nel giudizio di cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese dopo il rigetto

  • art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Consentita la trasmissione di memoria alla Corte ai sensi della norma emergenziale citata; la memoria è stata valutata senza mutare l'esito della decisione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito delle prove: censure che mirano a ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili salvo che non evidenzino violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • Le eccezioni sull'inutilizzabilità di atti o intercettazioni devono essere sollevate e motivate davanti al giudice di merito; se non riproposte, diventano inammissibili in cassazione per impossibilità di verifica
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (pentiti) possono sorreggere la gravita' indiziaria ma la loro valutazione di attendibilità è di competenza del giudice di merito; la cassazione verifica la logicità e la coerenza della motivazione, non la nuova valutazione delle testimonianze
  • Il richiamo a precedenti processuali e a giurisprudenza deve considerare il contesto: un precedente annullamento di pronunce diverse non implica automaticamente la fragilità di tutti i relativi accertamenti; bisogna valutare se l'atto impugnato abbia motivato in modo congruo
  • Il decorso del tempo non incide automaticamente sulla possibilità di confermare misure cautelari se dalle indagini emerge continuità operativa o dote di rilievo del soggetto; è pero' opportuno argomentare esplicitamente questo profilo nei gradi di merito
  • Per impugnare proficuamente misure cautelari in Cassazione occorre puntare su profili di illegittimità normativa o su manifesta illogicità della motivazione, ed aver previamente formulato in modo chiaro e documentato le eccezioni innanzi al giudice di merito

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