Cassazione Penale, Sentenza n. 20141/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando: 1) l'utilizzabilità di atti e intercettazioni acquisiti oltre i termini a seguito di una nuova iscrizione non autonoma rispetto alla prima (censure sulla trasmissione atti "Minotauro" e sulle proroghe); 2) la valutazione sull'esistenza e riconoscimento della locale di Mammola; 3) la fondatezza della gravita' indiziaria fondata su dichiarazioni di collaboratori (fratelli Ciccia) e su intercettazioni ritenute non decisionali; 4) la interpretazione delle intercettazioni come prova della partecipazione associativa anziché atti volti a tutelare interessi personali; 5) l'attribuzione di ruolo e funzioni riguardo all'episodio estorsivo contestato, ritenuta non supportata dalle indagini; 6) l'assenza di argomentazione critica sul ruolo apicale attribuito; 7) l'erroneo richiamo a giurisprudenza sulle misure di prevenzione e la non considerazione del tempo trascorso dagli episodi più gravi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione essenziale: il primo motivo è inammissibile perché la specifica eccezione di inutilizzabilità non era stata sollevata davanti al giudice di merito, e pertanto non verificabile in sede di legittimità; il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, atteso che l'esistenza della locale di Mammola è stata esaminata dai giudici di merito con richiamo a fonti processuali e dichiarazioni di collaboratori; i motivi terzo-sesto sono inammissibili poiché chiedono una rivalutazione di fatti e valutazioni proprie del merito (la Cassazione non può rinnovare la ponderazione delle prove se non in presenza di violazioni di legge o manifesta illogicità); il settimo motivo è infondato: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito anche rispetto al decorso del tempo, essendo emersa dall'istruttoria la persistenza di operatività e la dote di rilievo del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi che possono essere esaminati in cassazione per il riesame delle misure cautelari; la Corte osserva che alcune eccezioni non erano state dedotte dinanzi al giudice di merito e pertanto non sindacabili in cassazione
Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione al sodalizio ai sensi di questa norma
art. 423, comma 2, cod. proc. pen.
art. 423, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'annullamento senza rinvio disposto per motivi processuali in un precedente giudizio citato dalla difesa; la Corte spiega il significato processuale di quel precedente
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito al regime probatorio e alla presunzione in ordine alla persistenza del pericolo che giustifica la custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che, in presenza di elementi probatori significativi, il tempo trascorso non annulli automaticamente la presunzione
Norma che disciplina le spese processuali nel giudizio di cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese dopo il rigetto
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Consentita la trasmissione di memoria alla Corte ai sensi della norma emergenziale citata; la memoria è stata valutata senza mutare l'esito della decisione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito delle prove: censure che mirano a ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili salvo che non evidenzino violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
- Le eccezioni sull'inutilizzabilità di atti o intercettazioni devono essere sollevate e motivate davanti al giudice di merito; se non riproposte, diventano inammissibili in cassazione per impossibilità di verifica
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (pentiti) possono sorreggere la gravita' indiziaria ma la loro valutazione di attendibilità è di competenza del giudice di merito; la cassazione verifica la logicità e la coerenza della motivazione, non la nuova valutazione delle testimonianze
- Il richiamo a precedenti processuali e a giurisprudenza deve considerare il contesto: un precedente annullamento di pronunce diverse non implica automaticamente la fragilità di tutti i relativi accertamenti; bisogna valutare se l'atto impugnato abbia motivato in modo congruo
- Il decorso del tempo non incide automaticamente sulla possibilità di confermare misure cautelari se dalle indagini emerge continuità operativa o dote di rilievo del soggetto; è pero' opportuno argomentare esplicitamente questo profilo nei gradi di merito
- Per impugnare proficuamente misure cautelari in Cassazione occorre puntare su profili di illegittimità normativa o su manifesta illogicità della motivazione, ed aver previamente formulato in modo chiaro e documentato le eccezioni innanzi al giudice di merito
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