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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41801/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di alcuni immobili di proprietà della società ricorrente mediante un atto notarile nel quale la sottoscrizione del legale rappresentante della società venditrice risultava falsa. La società agiva per far dichiarare la nullità, inefficacia o in subordine annullamento del primo atto di vendita, nonché del successivo atto di rivendita degli stessi immobili, chiedendo il risarcimento dei danni verso tutti i convenuti; in via alternativa chiedeva il solo risarcimento dei danni al notaio che aveva rogato il primo atto, per responsabilità professionale ex art. 49 della legge notarile. In primo grado era stata accertata la falsità della sottoscrizione, dichiarata la nullità/inefficacia degli atti, e condannato il notaio al risarcimento; la Corte d’appello ha poi riformato, escludendo la responsabilità professionale del notaio. In cassazione la società ha dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e, dall’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 49 legge notarile, sostenendo che il notaio non avesse validamente accertato l’identità della parte stipulante, basandosi soltanto su un documento di identità falso, sulla presunta garanzia di un solo soggetto conosciuto dal notaio e su elementi del tutto neutri come il possesso di documenti dell’immobile e la pregressa conoscenza tra le parti. Il notaio e gli assicuratori hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, poi dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la sussunzione dei fatti operata dalla Corte d’appello in relazione all’art. 49 della legge notarile. Ha affermato che la semplice esibizione di un documento apparentemente valido non basta a fondare la certezza soggettiva dell’identità della parte, e che l’eventuale ricorso a fidefacienti richiede almeno due soggetti conosciuti dal notaio; ha inoltre ritenuto che gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte territoriale fossero neutri e inidonei a fondare la certezza richiesta. Per effetto dell’accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo, relativo alle spese, è stato assorbito. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, anche perché gli assicuratori avevano già ottenuto la restituzione delle somme pagate.

Norme richiamate

  • art. 49 legge notarile

    "Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni"

    La norma impone al notaio una certezza soggettiva sull’identità delle parti, conseguibile solo con una diligente valutazione di tutti gli elementi idonei; in mancanza, il notaio deve avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti. La mera esibizione di un documento di identità non basta, e non è sufficiente la garanzia di un solo soggetto conosciuto dal notaio.

  • art. 2729 c.c.

    La decisione osserva che la motivazione della Corte territoriale, nel trattare come indizi gravi, precisi e concordanti circostanze prive di reale significato probatorio, si pone anche in contrasto con i criteri delle presunzioni semplici.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il vizio corretto per censurare l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma applicabile e la falsa applicazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il sindacato di legittimità sull’omesso esame resta limitato, ma può riguardare anche una motivazione meramente apparente o logicamente incomprensibile.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato assorbito dalla cassazione con rinvio, poiché la regolazione delle spese dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Ai fini dell’attestazione dell’identità delle parti, il notaio deve raggiungere una certezza soggettiva fondata su una valutazione professionale diligente, prudente e perita di tutti gli elementi disponibili; la sola esibizione di un documento di identità, anche apparentemente regolare, non è di per sé sufficiente.
  • Se il notaio non conosce personalmente la parte, l’art. 49 della legge notarile consente il ricorso ai fidefacienti solo nei limiti espressamente previsti dalla norma: devono esservi due soggetti conosciuti dal notaio, non essendo sufficiente la garanzia di un solo fidefaciente.
  • Nella sussunzione della fattispecie concreta nell’art. 49 legge notarile, il giudice di merito deve verificare se gli elementi valorizzati siano realmente idonei a fondare la certezza richiesta; elementi neutri o irrilevanti non possono essere trasformati in indizi gravi, precisi e concordanti senza adeguata spiegazione logica.
  • La censura per violazione o falsa applicazione di legge è correttamente formulata quando si contesta l’erronea applicazione della norma alla fattispecie accertata, mentre resta estranea al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. la mera critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Una motivazione che attribuisca valore decisivo a circostanze prive di apprezzabile significato probatorio può essere censurata anche quando si presenti come motivazione solo apparente o logicamente incoerente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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