Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08376/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma in sostanza la condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio, senza intervenire nel merito per effetto dell'inammissibilità delle censure proposte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Il primo motivo contestava la motivazione sulla colpevolezza, ma la censura veniva ritenuta generica e sostanzialmente riproduttiva di argomentazioni già esaminate e disattese in appello; in particolare, il giudice di merito aveva valorizzato la prova che il ricorrente fosse l'effettivo utilizzatore della carta Postepay su cui le persone offese avevano effettuato ricariche, dato ritenuto idoneo, in assenza di spiegazioni alternative, a fondare la responsabilità. Il secondo motivo contestava la determinazione della pena e la graduazione del trattamento sanzionatorio, compresa la valutazione negativa sulla prognosi di non reiterazione di reati contro il patrimonio; la Corte ha rilevato che tale censura non è consentita in sede di legittimità e che la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20-bis c.p.; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico, anche alla luce della mancanza della procura speciale del difensore e della mancata contestazione di tale rilievo, oltre che perché la sentenza impugnata aveva comunque richiamato la pregressa commissione di un reato a scopo di lucro e l'assenza di condotte risarcitorie o riparative come indice di inadeguatezza della sostituzione richiesta.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; non è sufficiente una mera riproposizione di doglianze già esaminate.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La graduazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze e la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri legali di commisurazione.

  • art. 20-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva richiede una valida specifica investitura difensiva e una motivazione sulla concreta adeguatezza della sostituzione rispetto alla personalità del reo e alle circostanze del caso.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso viene disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo se individua un effettivo vizio logico-giuridico del percorso argomentativo della sentenza, non se si limita a riproporre le stesse tesi già respinte nei gradi di merito.
  • L'accertamento della responsabilità può essere sorretto, in mancanza di spiegazioni alternative, dalla prova dell'effettiva disponibilità o utilizzazione dello strumento o del mezzo attraverso cui è stata realizzata la condotta illecita.
  • La determinazione della pena e il giudizio sulla prognosi di futura commissione di reati sono valutazioni riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o violazione di legge.
  • La richiesta di pena sostitutiva è inammissibile se proposta senza la necessaria procura speciale o se la deduzione difensiva è generica e non confronta le ragioni poste a base del diniego.
  • La pregressa commissione di reati a scopo di lucro e l'assenza di condotte riparatorie possono legittimare il giudizio di inadeguatezza di una misura sanzionatoria sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.