Cassazione Penale, Ordinanza n. 23624/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione con riferimento agli artt. 132 e 133 c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità della quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era inammissibile perché privo di specificità: il ricorso si limitava a richiamare massime giurisprudenziali senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto congrua la pena applicata.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente in tema di determinazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente in tema di determinazione della pena.
È la base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non va applicata solo se l'inammissibilità è priva di colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera riproduzione di massime giurisprudenziali.
- La censura sulla quantificazione della pena deve individuare puntualmente le ragioni di illogicità o di violazione dei criteri legali, non potendo risolversi in affermazioni generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
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