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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38425/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP di Velletri per il reato prospettato di omicidio e correlato (artt. 575 e 577 c.p.). La difesa deduce (1) errore di qualificazione giuridica chiedendo la derubricazione ad infanticidio (art. 578 c.p.), sostenendo che il delitto sarebbe stato commesso immediatamente dopo il parto in una situazione di perturbamento psichico e di abbandono materiale e morale della donna; (2) illogicità e sproporzione della misura cautelare, proponendo in alternativa gli arresti domiciliari presso un luogo indicato e sostenendo l'improbabilità di fuga e la necessità di non abbandonare gli altri figli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come omicidio (art. 575 c.p.), sulla base della ricostruzione fattuale e della consulenza tecnica che ha accertato la vitalità del neonato e la possibilità di sopravvivenza se assistito. Ha confermato che non sussistevano, allo stato, le condizioni di abbandono materiale e morale necessarie per la fattispecie di infanticidio (art. 578 c.p.), evidenziando la presenza di elementi a supporto della donna (convivenza con un'amica, cura dei servizi sociali, contatti con il padre dei figli) e la contraddittorietà delle dichiarazioni difensive. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto applicabili le presunzioni di adeguatezza della custodia per fatti di tale gravità; il Tribunale del riesame ha inoltre motivato il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione, giustificando la custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è disposta l'annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen. (omicidio)

    La Corte ha mantenuto la qualificazione in termini di omicidio in considerazione dell'atto volontario di uccidere un neonato vitale e della consulenza che ha ritenuto il feto/neo nato idoneo a sopravvivere se assistito.

  • art. 577, comma 1, n. 1 cod. pen.

    Richiamata nell'imputazione iniziale; non ha prevalso la derubricazione prospettata dalla difesa alla luce della valutazione fattuale operata dai giudici di merito.

  • art. 578 cod. pen. (infanticidio)

    La Corte ricorda l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'integrazione dell'infanticidio richiede la percezione soggettiva di abbandono materiale e morale da parte della madre, valutata caso per caso. Nel caso concreto tale condizione non è stata ritenuta provata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro di censura in cassazione; la Corte ha ritenuto le censure difensive incentrate su rivalutazioni di fatto non rientranti nel sindacato di legittimità e quindi inammissibili.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per i limiti della motivazione della ricorrenza; la Corte ha rispettato i limiti di enunciazione richiesti per la decisione in Cassazione.

  • art. 52, comma 1, decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy)

    Disposta l'annotazione prevista in caso di condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende, secondo le regole sulla protezione dei dati personali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio per la liquidazione delle spese e del contributo alla Cassa delle ammende, con riferimento alla responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La derubricazione da omicidio a infanticidio richiede una valutazione concreta e motivata della percezione soggettiva di abbandono della madre: non è sufficiente l'asserita condizione di difficoltà se i fatti e i rapporti familiari dimostrano alternative possibilità di supporto.
  • La presenza di consulenza tecnica che accerta la vitalità del neonato e la possibilità di sopravvivenza è elemento decisivo per qualificare la condotta come omicidio piuttosto che come forma attenuata riconducibile al trauma del parto.
  • In Cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto è limitato: proposte alternative di lettura delle risultanze probatorie che non mostrano vizi di motivazione rientrano nell'inammissibilità.
  • Per i reati particolarmente gravi la misura custodiale trova spesso adeguata giustificazione nella cd. doppia presunzione di adeguatezza (gravità del fatto e conseguente pericolo), salvo elementi concreti ostativi prodotti dalla difesa.
  • La richiesta di attenuazione della misura cautelare richiede non solo una diversa ricostruzione giuridica ma prove capaci di contrastare le presumibili esigenze cautelari (rischio di fuga, di reiterazione, contesto di pericolosità).
  • La contraddittorietà delle dichiarazioni dell'indagato o la mancanza di prove di un reale isolamento influiscono negativamente sulla possibilità di invocare la fattispecie protettiva dell'infanticidio.

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