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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12411/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 29/08/2025 che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto dell'istanza ex art. 299 c.p.p. volta alla revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata per il reato associativo e di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova circa la sua partecipazione all'associazione "Gruppo di Turbigo", sostenendo estraneità e che i fatti contestati fossero di scarsa rilevanza; (2) censura sull'erronea attribuzione di ruolo verticistico sulla base di presunti ingenti acquisti di droga e di una condanna irrevocabile; (3) mancata prova dei gravi indizi e assenza del dolo specifico e di un contributo causale al sodalizio; (4) insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga), con richiamo al tempo trascorso e al trattamento differenziato nei confronti dei coimputati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi tre motivi, congiunti, sono infondati perché l'appello ex art. 310 è limitato nel sindacato e il Tribunale ha adeguatamente motivato il rigetto mostrando che il quadro indiziario non è stato scalfito dalle deduzioni difensive; sono state richiamate osservazioni della Polizia Giudiziaria, conversazioni intercettate e un arresto in flagranza per la disponibilità e cessione di un ingente quantitativo di cocaina, oltre al ruolo fiduciario del ricorrente rispetto a soggetti con ruolo verticistico (Ravezzani Demis ed Emanuele). Il quarto motivo è infondato: il Tribunale ha correttamente considerato la presunzione relativa previsa dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i reati associativi, la personalità negativa del Comite (pregresse condanne per reati gravi) e ha escluso che il mero decorso del tempo comporti automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari; la diversa posizione cautelare dei coindagati è giustificata dalle differenti responsabilità e dalla personalità dei singoli. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte ricorda che il sindacato in appello è limitato e che occorre valutare se elementi nuovi scalfiscano il quadro indiziario.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello contro le ordinanze del giudice; la Corte sottolinea l'effetto devolutivo e i limiti del riesame in appello rispetto alla decisione iniziale.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato nei motivi del ricorso (delitti associativi); utilizzato come parte del quadro normativo contestato dal ricorrente.

  • art. 273-bis cod. proc. pen.

    art. 273-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata nei motivi (fatta valere dal ricorrente) relativa ad ipotesi associative; la Corte non ritiene che le deduzioni difensive abbiano scalfito gli indizi raccolti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina la misura cautelare personale e i criteri per la sua adozione; la Corte evidenzia che la valutazione è personale e può giustificare trattamenti differenti fra coindagati.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa collegata al reato associativo: la Corte ha ritenuto correttamente applicata la presunzione circa esigenze cautelari quando sussistono indizi di associazione per delinquere.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata fra quelle menzionate nei motivi; comunque la decisione si concentra sulla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 e sulla presunzione di cui all'art. 275.

  • art. 292, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 292, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata per dire che il 'tempo silente' è valutabile nella fase di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare ma non è criterio decisivo di per sé in sede di revoca ex art. 299.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede conseguenze economiche per ricorsi inammissibili; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Norma sostanziale che incrimina il traffico illecito di sostanze stupefacenti; quadro normativo del reato per cui è stata applicata la custodia cautelare.

Massime di principio

  • In un appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare (art. 299 c.p.p.) il sindacato del giudice d'appello è limitato: non è possibile una piena rivalutazione probatoria se non emergono nuovi fatti o circostanze idonee a mutare il quadro indiziario.
  • Per i reati associativi il giudice può fare ricorso alla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.: la mera contestazione delle risultanze senza elementi nuovi difficilmente è idonea a ottenere la revoca della misura.
  • Il decorso del tempo non determina automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari: va valutata la concreta modificazione dei profili sintomatici che avevano giustificato la misura (esperienza, modalità del reato, personalità del prevenuto).
  • Le posizioni cautelari differenziate tra coindagati sono ammissibili: la valutazione è personalizzata sulla base del contributo materiale/morale al reato e della personalità del singolo.
  • In sede di legittimità non è consentito richiedere una rinnovata valutazione delle prove già apprezzate in fatto se la censura si limita a una diversificazione interpretativa priva di nuovi elementi probatori.
  • Per ottenere la revoca/substituzione della misura cautelare occorre apportare elementi concreti e nuovi (fatti, documenti, eventi) che dimostrino l'assenza attuale delle esigenze cautelari; deduzioni generiche o ricostruzioni alternative difficilmente bastano.

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