Cassazione Penale, Sentenza n. 12411/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 29/08/2025 che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto dell'istanza ex art. 299 c.p.p. volta alla revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere, applicata per il reato associativo e di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova circa la sua partecipazione all'associazione "Gruppo di Turbigo", sostenendo estraneità e che i fatti contestati fossero di scarsa rilevanza; (2) censura sull'erronea attribuzione di ruolo verticistico sulla base di presunti ingenti acquisti di droga e di una condanna irrevocabile; (3) mancata prova dei gravi indizi e assenza del dolo specifico e di un contributo causale al sodalizio; (4) insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga), con richiamo al tempo trascorso e al trattamento differenziato nei confronti dei coimputati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi tre motivi, congiunti, sono infondati perché l'appello ex art. 310 è limitato nel sindacato e il Tribunale ha adeguatamente motivato il rigetto mostrando che il quadro indiziario non è stato scalfito dalle deduzioni difensive; sono state richiamate osservazioni della Polizia Giudiziaria, conversazioni intercettate e un arresto in flagranza per la disponibilità e cessione di un ingente quantitativo di cocaina, oltre al ruolo fiduciario del ricorrente rispetto a soggetti con ruolo verticistico (Ravezzani Demis ed Emanuele). Il quarto motivo è infondato: il Tribunale ha correttamente considerato la presunzione relativa previsa dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i reati associativi, la personalità negativa del Comite (pregresse condanne per reati gravi) e ha escluso che il mero decorso del tempo comporti automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari; la diversa posizione cautelare dei coindagati è giustificata dalle differenti responsabilità e dalla personalità dei singoli. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte ricorda che il sindacato in appello è limitato e che occorre valutare se elementi nuovi scalfiscano il quadro indiziario.
Regola l'appello contro le ordinanze del giudice; la Corte sottolinea l'effetto devolutivo e i limiti del riesame in appello rispetto alla decisione iniziale.
Riferimento normativo richiamato nei motivi del ricorso (delitti associativi); utilizzato come parte del quadro normativo contestato dal ricorrente.
art. 273-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nei motivi (fatta valere dal ricorrente) relativa ad ipotesi associative; la Corte non ritiene che le deduzioni difensive abbiano scalfito gli indizi raccolti.
Disciplina la misura cautelare personale e i criteri per la sua adozione; la Corte evidenzia che la valutazione è personale e può giustificare trattamenti differenti fra coindagati.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa collegata al reato associativo: la Corte ha ritenuto correttamente applicata la presunzione circa esigenze cautelari quando sussistono indizi di associazione per delinquere.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata fra quelle menzionate nei motivi; comunque la decisione si concentra sulla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 e sulla presunzione di cui all'art. 275.
art. 292, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata per dire che il 'tempo silente' è valutabile nella fase di emissione dell'ordinanza di custodia cautelare ma non è criterio decisivo di per sé in sede di revoca ex art. 299.
Norma che prevede conseguenze economiche per ricorsi inammissibili; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese.
Norma sostanziale che incrimina il traffico illecito di sostanze stupefacenti; quadro normativo del reato per cui è stata applicata la custodia cautelare.
Massime di principio
- In un appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare (art. 299 c.p.p.) il sindacato del giudice d'appello è limitato: non è possibile una piena rivalutazione probatoria se non emergono nuovi fatti o circostanze idonee a mutare il quadro indiziario.
- Per i reati associativi il giudice può fare ricorso alla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.: la mera contestazione delle risultanze senza elementi nuovi difficilmente è idonea a ottenere la revoca della misura.
- Il decorso del tempo non determina automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari: va valutata la concreta modificazione dei profili sintomatici che avevano giustificato la misura (esperienza, modalità del reato, personalità del prevenuto).
- Le posizioni cautelari differenziate tra coindagati sono ammissibili: la valutazione è personalizzata sulla base del contributo materiale/morale al reato e della personalità del singolo.
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una rinnovata valutazione delle prove già apprezzate in fatto se la censura si limita a una diversificazione interpretativa priva di nuovi elementi probatori.
- Per ottenere la revoca/substituzione della misura cautelare occorre apportare elementi concreti e nuovi (fatti, documenti, eventi) che dimostrino l'assenza attuale delle esigenze cautelari; deduzioni generiche o ricostruzioni alternative difficilmente bastano.
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