Cassazione Penale, Ordinanza n. 37867/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Nel procedimento davanti al Tribunale di Bologna, l'imputato era stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere per il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, ritenuto commesso da persona non punibile per particolare tenuità del fatto. Il difensore dell'imputato ha proposto impugnazione chiedendo, in sostanza, l'assoluzione nel merito dall'addebito, deducendo motivi attinenti al fatto e alle prove. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato che l'atto era stato presentato come appello contro una sentenza di non luogo a procedere non appellabile ai sensi dell'art. 554-quater, comma 6, c.p.p., e comunque era stato sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di non luogo a procedere relativa a un reato punito con pena pecuniaria o alternativa non fosse appellabile, sicché l'atto doveva intendersi come ricorso per cassazione; tuttavia, il ricorso era stato sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ha quindi applicato l'art. 613 c.p.p. e, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha escluso che la conversione dell'atto d'appello potesse sanare il difetto originario di legittimazione del difensore. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 554-quater, comma 6, c.p.p.
esclude espressamente l’appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la pena pecuniaria o alternativa
la sentenza di non luogo a procedere per il reato contestato non era appellabile, con conseguente conversione dell'atto in ricorso per cassazione
art. 613 c.p.p.
gli atti di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione
la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore non iscritto all'albo speciale determina l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
la rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura
l'inammissibilità poteva essere dichiarata de plano, senza formalità procedimentali
legge n. 103 del 2017
entrata in vigore il 3 agosto 2017
la riforma ha reso applicabile il regime formale dell'art. 613 c.p.p. nella sua formulazione vigente
art. 554-quater, commi 3 e 4, c.p.p.
comma 3 e 4 dell’art. 554-quater c.p.p.
richiamati dalla difesa, ma ritenuti non pertinenti al caso perché riguardano altre ipotesi di sentenza di non luogo a procedere
Massime di principio
- Quando la legge esclude l'appellabilità della sentenza di non luogo a procedere, l'impugnazione proposta come appello deve essere riqualificata come ricorso per cassazione, ove ne ricorrano i presupposti formali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione, poiché tale requisito attiene alle modalità di esercizio del diritto di impugnazione.
- La conversione dell'atto di appello in ricorso per cassazione non sana il difetto originario di legittimazione del difensore che abbia sottoscritto l'atto senza essere abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- L'inammissibilità derivante da vizi formali e di legittimazione del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura quando la legge lo preveda.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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