Cassazione Penale, Ordinanza n. 35347/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ipotesi di esonero. La condanna di merito per furto e danneggiamento è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto e danneggiamento, quest'ultimo derivante dalla riqualificazione del tentato furto aggravato contestato al capo 2, con riconoscimento della continuazione tra i reati. Il ricorso deduceva vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per la mancata esclusione della recidiva contestata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi e la personalità negativa dell'imputato desunta dai numerosi precedenti penali, nonché, quanto alla recidiva, l'aumentata e attuale pericolosità del reo e i presupposti dell'abitualità del reato.
Norme richiamate
Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno solo degli elementi previsti dalla norma, se ritenuto prevalente e sufficiente a fondare il diniego del beneficio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o aspecifico e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base dell'assenza di elementi positivi e della negativa personalità dell'imputato, desunta anche dai precedenti penali.
- Ai fini dell'art. 133 c.p., il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dalla norma: può fondare la decisione su un solo elemento ritenuto decisivo, purché la motivazione dia conto della sua rilevanza.
- La recidiva può essere mantenuta quando la motivazione evidenzi una concreta e attuale pericolosità del reo e i presupposti dell'abitualità del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero.
Come è indicizzato
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