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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31585/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura non si confrontasse con la motivazione della sentenza di appello e che, comunque, la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la condanna, deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per asserita carenza di motivazione sulla quantità della pena inflitta. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe spiegato adeguatamente la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva invece motivato la pena di sei mesi di reclusione, di poco superiore al minimo edittale, valorizzando la personalità negativa dell'imputato, i numerosi precedenti penali anche specifici, l'entità del fatto e la condotta minacciosa tenuta non solo verso gli operanti ma anche verso i passanti. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con tale motivazione e mirava, in sostanza, a una nuova valutazione della congruità della pena, operazione preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito entro i limiti edittali e secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere rileva nella graduazione della pena e nella scelta della misura sanzionatoria.

  • art. 6 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di merito sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
  • Il giudice di merito, nel determinare la pena base e gli eventuali aumenti o diminuzioni, dispone di un potere discrezionale che deve essere esercitato alla luce dei criteri degli artt. 132 e 133 c.p., con motivazione congrua ma non necessariamente analitica su ogni singolo elemento.
  • È sufficiente, ai fini della legittimità della pena, una motivazione che dia conto degli elementi ritenuti rilevanti, come precedenti penali, gravità concreta del fatto e modalità della condotta.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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