Sentenza del 31/07/2019 n. 20591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, relativo ad accertamenti IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2005. Nel ricorso hanno dedotto principalmente di non aver ricevuto comunicazione del dispositivo della sentenza d'appello e di averne avuto conoscenza solo il 3 aprile 2014, chiedendo la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. Tuttavia, il ricorso non conteneva specifici motivi di impugnazione riconducibili a quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., limitandosi a contestare la mancata comunicazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine per ricorrere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni autonome: mancava la formulazione di specifici motivi di ricorso conformi agli artt. 366, comma 1, n. 4, e 360 c.p.c.; inoltre, il ricorso era tardivo, poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 14 dicembre 2011, mentre il ricorso era stato notificato il 14 ottobre 2014, oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. La Corte ha escluso la rimessione in termini, precisando che il termine decorre dal deposito della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione della cancelleria, e che il difensore deve verificare autonomamente lo stato e gli sviluppi del processo. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non si è costituita. È stato disposto anche il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi di impugnazione. La totale omissione dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure riconducibili ai tassativi motivi previsti dalla norma; una generica contestazione processuale non sostituisce la formulazione di un motivo di ricorso.
rimessione in termini della parte che sia decaduta da termini processuali per causa che non le sia imputabile
La rimessione in termini è uno strumento funzionale al compimento dell'atto processuale ormai precluso e richiede una decadenza dovuta a una causa non imputabile alla parte. Non può essere utilizzata per sanare un errore di diritto o un'omessa vigilanza del difensore.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, anche se la cancelleria non abbia comunicato alle parti la sentenza o la data dell'udienza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis)
Norma richiamata quale base degli accertamenti fiscali con cui l'Ufficio aveva rideterminato IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2005; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la correttezza degli accertamenti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e riconducibili ai casi tassativi previsti dall'art. 360 c.p.c.; la semplice lamentela relativa a un vizio processuale o alla mancata comunicazione della sentenza non è sufficiente.
- Il termine lungo per impugnare decorre normalmente dal deposito della sentenza, non dalla sua comunicazione o dalla conoscenza effettiva acquisita successivamente dalla parte.
- La mancata comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, di regola, non giustifica la rimessione in termini, poiché il difensore deve controllare autonomamente l'esito e gli sviluppi del procedimento.
- La rimessione in termini presuppone una causa realmente non imputabile alla parte e non può sanare né l'errore nell'interpretazione delle norme sui termini né la presentazione di un atto privo dei requisiti essenziali.
- Prima di proporre un'impugnazione è necessario verificare sia la tempestività dell'atto sia la completezza formale dei motivi; la violazione di uno solo di questi requisiti può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato, anche quando la controparte non si sia costituita.
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