Cassazione Penale, Ordinanza n. 21036/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti, dopo aver concesso le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Con il primo motivo si è censurata la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare maggiormente elementi positivi della personalità o del fatto. Con il secondo motivo si è dedotto il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra il fatto oggetto del processo e due precedenti sentenze irrevocabili, sostenendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era razionale sia nel negare la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, per assenza di elementi positivi specificamente dedotti, sia nel negare la continuazione esterna, per la distanza temporale e l'eterogeneità delle condotte, valutate come espressive di una più generale propensione a delinquere. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché la Corte di appello aveva logicamente escluso la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, in assenza di elementi positivi specifici; il secondo perché la sentenza impugnata aveva già adeguatamente escluso la continuazione esterna tra il fatto per cui si procedeva e i due precedenti irrevocabili, valorizzando la distanza temporale e l'eterogeneità delle condotte. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per cui è stata confermata la condanna
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato implicitamente dal tema della continuazione esterna tra i fatti di causa e precedenti sentenze irrevocabili
norma di riferimento per le attenuanti generiche, oggetto del primo motivo di ricorso
norma di riferimento per la recidiva, indicata come reiterata, specifica e infraquinquennale
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito delle circostanze già apprezzate in modo non illogico dal giudice di merito, poiché la Corte di cassazione può censurare solo vizi giuridici o manifesta illogicità della motivazione.
- La mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è legittimamente motivata quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivi specifici tali da giustificare un giudizio più favorevole.
- Il diniego della continuazione esterna è corretto quando le condotte siano distanti nel tempo e connotate da eterogeneità, elementi incompatibili con l'esistenza di un'unica deliberazione criminosa e piuttosto indicativi di una più generale propensione a delinquere.
- Quando il ricorso per cassazione ripropone censure di puro merito già disattese con motivazione razionale dal giudice di appello, il ricorso è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
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