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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40377/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (per il reato di cui all'art. 496 c.p. – dichiarazioni mendaci sulla propria identità) sostenendo, primo, la nullità assoluta della sentenza di appello per errore nella notificazione del decreto di citazione: il decreto indicava e fu notificato a un Avv. Giovanni Messina mentre il difensore di fiducia era l'Avv. Francesco Messina (e la successiva notifica ad un "Francesco Messina" risultò riferirsi a un omonimo diverso, con diverso codice fiscale e PEC); secondo, censurava la motivazione come contraddittoria e insufficiente in relazione all'ammissione dell'errore da parte dell'imputato e all'esibizione della patente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dall'esame degli atti è emerso che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è mai stato correttamente notificato al difensore di fiducia nominato dall'imputato, essendo andato a destinatari diversi (un avvocato con altro nome e poi a un omonimo non coincidente con il difensore scelto). Ne è conseguita una nullità assoluta della notifica al difensore, con la conseguente invalidità della sentenza impugnata. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il proseguimento del procedimento (il controllo della correttezza delle notifiche ha reso superfluo l'esame del secondo motivo).

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    Indicazione del tipo di reato contestato (dichiarazioni mendaci sulla propria identità rese a Pubblici Ufficiali); utilizzato in capo all'imputato per qualificare il fatto materiale.

  • art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Rilevata nella giurisprudenza come fonte per individuare la nullità assoluta in caso di omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria.

  • art. 179 c.p.p., comma 1

    Collegato all'art. 178 per la qualificazione della nullità della notificazione al difensore di fiducia; la Corte ha richiamato la nozione di nullità assoluta quando il difensore tempestivamente nominato non è stato avvisato.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598)

    Principio che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra nullità assoluta ove la presenza sia obbligatoria, e che la presenza del difensore d'ufficio non può sanare tale vizio.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 28716 del 23/9/2020, non massimata)

    Ulteriore richiamo sulla natura della nullità, confermando l'orientamento richiamato dalla Sez. U.

Massime di principio

  • La mancata notificazione al difensore di fiducia nominato dall'imputato integra, di regola, una nullità assoluta quando la presenza di quel difensore è rilevante o obbligatoria: la sentenza adottata in tali condizioni può essere annullata dalla Cassazione.
  • La semplice notifica a un omonimo o a un difensore diverso non vale a sostituire la corretta comunicazione al difensore scelto: è necessario verificare elementi identificativi (codice fiscale, PEC, sede professionale) e non basarsi solo sul nome.
  • La presenza in udienza di un difensore d'ufficio o di un sostituto non sanerà automaticamente l'omesso avviso al difensore di fiducia, ove la normativa o la natura del procedimento rendano obbligatoria la partecipazione del difensore fiduciario.
  • In presenza di vizi nella notifica delle impugnazioni o dei decreti di citazione, il giudice di legittimità può pronunciarsi sull'annullamento senza esaminare i motivi di merito: le questioni formali relative al diritto di difesa sono prioritarie.
  • Per evitare il rischio di nullità, le parti e gli uffici devono curare l'esattezza formale delle notifiche (controllo PEC, codice fiscale, ordine forense e sede dello studio) e, se rilevato un errore, procedere prontamente a correzione e rinnovata notificazione/documentazione della avvenuta comunicazione.

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