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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01273/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento del saldo del compenso per prestazioni professionali di progettazione architettonica e strutturale e direzione lavori svolte in favore della committente. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda e la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva ridotto l’importo dovuto. La committente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 329 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse incluso nel compenso anche la voce relativa alla vigilanza del cantiere, nonostante tale domanda sarebbe stata abbandonata in primo grado e non riproposta dal professionista; ha quindi dedotto ultrapetizione e mancanza di appello incidentale sul punto. Con il secondo motivo ha dedotto che l’accordo del 20 settembre 1992 prevedeva visite mensili al cantiere e che mancava la prova dell’esatto adempimento di tale obbligo, lamentando che il giudice di merito avesse liquidato il compenso senza considerare l’asserito inadempimento del professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambe le censure difettassero di specificità: il primo motivo non indicava in modo adeguato gli atti processuali necessari a verificare l’asserito abbandono della domanda relativa alla vigilanza del cantiere e quindi non consentiva il controllo del preteso error in procedendo; il secondo motivo presupponeva l’esistenza di un’eccezione di inadempimento non risultante dalla sentenza impugnata e non chiariva quando e con quale mezzo processuale tale eccezione fosse stata proposta nei gradi di merito. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e l’obbligo di pagamento delle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sul divieto di ultrapetizione; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non per una statuizione nel merito sulla sua violazione

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione alla presunta mancata riproposizione/abbandono della domanda e alla formazione del giudicato interno

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per sostenere la pretesa necessità di riproposizione della domanda o eccezione in appello

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione camerale del ricorso secondo la proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione

  • Cass. Sez. U, n. 20181 del 25/07/2019

    richiamata per affermare che, in caso di error in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto processuale e la corretta soluzione per consentire il controllo della Corte

  • Cass. Sez. 1, n. 2771 del 02/02/2017

    richiamata in senso conforme sul dovere di specificità della censura in cassazione

  • Cass. Sez. 5, n. 1170 del 23/01/2004

    richiamata in senso conforme sul medesimo principio di specificità

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa, ma il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli elementi del fatto processuale da riesaminare e offrire la corretta ricostruzione alternativa; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La deduzione di ultrapetizione o di omessa riproposizione di una domanda o eccezione richiede l’esatta indicazione delle conclusioni e dei passaggi processuali rilevanti; non è sufficiente un’affermazione generica sul preteso abbandono della domanda.
  • In cassazione la critica alla quantificazione di un compenso o alla valutazione dell’adempimento non può fondarsi su presupposti processuali non dimostrati nel ricorso, dovendo il ricorrente chiarire dove e come la relativa eccezione sia stata proposta nei gradi di merito.
  • Il difetto di specificità del motivo, quando impedisce il controllo della decisività del vizio denunciato, determina l’inammissibilità del ricorso.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, la parte soccombente può essere gravata anche dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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