Cassazione Penale, Sentenza n. 2867/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge per omessa qualificazione dell'area come deposito temporaneo: il ricorrente sostiene che il termine trimestrale era rispettato (lavori iniziati 26/02/2022; ultimo conferimento in discarica 30/03/2022), che i materiali erano omogenei, non pericolosi, prodotti direttamente in cantiere, il cantiere era recintato e custodito, e pertanto lo stoccaggio era deposito temporaneo non soggetto ad autorizzazioni. Contesta inoltre l'interpretazione del 'riempimento' dell'area, sostenendo che l'area era destinata alla raccolta temporanea dei rifiuti da demolizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame e disposto il sequestro probatorio dell'area: è emerso che i rifiuti non erano accantonati in vista di smaltimento autorizzato ma erano stati interrati e utilizzati per il riempimento permanente di aree e cantine (interramento profondo da 20 a 80 cm), configurando quindi un reimpiego permanente in assenza di autorizzazioni. La Corte ha ritenuto legittimo il sequestro per accertare estensione e composizione dell'interramento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 156 del 2006
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 156/2006
Norma richiamata per la fattispecie contestata: gestione illecita/abbandono/interramento di rifiuti. La sentenza la utilizza per inquadrare l'illecito oggetto del procedimento e giustificare il sequestro probatorio
art. 183, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006
art. 183, lett. bb), d.lgs. n. 152/2006
Definizione di 'deposito temporaneo' come raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto e prima della raccolta secondo i criteri dell'art. 185-bis; la Corte sottolinea che la nozione è condivisa ma la qualificazione dipende dalla concreta fattispecie
art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006
art. 185-bis, d.lgs. n. 152/2006
Criteri e limiti del deposito temporaneo: la Corte osserva che il rispetto formale dei criteri (es. durata) non è sufficiente se dalla verifica emerge un reimpiego permanente
art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006
art. 184-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Distinzione tra sottoprodotti e rifiuti: i materiali derivanti da demolizione non sono automaticamente sottoprodotti ma rifiuti, salvo che l'interessato provi le condizioni di esclusione; la Corte richiama la giurisprudenza che impone l'onere probatorio a carico dell'interessato
Norma che disciplina l'onere di sostenere le spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per addebitare al ricorrente le spese del procedimento
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'equo pagamento in favore della Cassa delle Ammende e per escludere colpa grave nella presentazione del ricorso; la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo di €3.000
Massime di principio
- La qualificazione di rifiuto vs sottoprodotto si basa su fattispecie concrete: i materiali da demolizione sono rifiuti salvo prova contraria; l'onere di provare condizioni di esonero è a carico dell'interessato
- Il deposito temporaneo è definito normativa (art.183 lett. bb. e art.185-bis) ma il rispetto formale di termini o di ordine non esclude la valutazione concreta: se i materiali sono riutilizzati stabilmente (es. riempimento/interramento) si configura un reimpiego permanente e non deposito temporaneo
- La mera dichiarazione del gestore circa tempi, omogeneità o assenza di pericolosità non esime dall'obbligo di autorizzazioni se dall'accertamento emergono attività di interramento o reimpiego permanente
- Il sequestro probatorio dell'area è legittimo quando sia necessario accertare l'estensione e la composizione dell'interramento e la natura dei materiali, in funzione della tutela penale dell'ambiente
- In situazioni analoghe, è essenziale conservare e produrre documentazione attendibile (FIR, documenti di trasporto, autorizzazioni di recupero/smaltimento) e poter dimostrare il rispetto dei criteri del deposito temporaneo; in mancanza, la qualificazione tende a favore della nozione di 'rifiuto' e delle relative responsabilità
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