Cassazione Civile, Ordinanza n. 27615/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento di somme residue per l'attività svolta, su incarico dell'ente, nella direzione e nel coordinamento di tre corsi di formazione. Deduceva di avere percepito solo parte del compenso deliberato e pattuito e di non avere ricevuto alcun pagamento per le ore ulteriori necessarie a completare regolarmente i corsi. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte il credito e aveva anche dichiarato inefficaci alcune fatture, con conseguente nullità delle cessioni di credito collegate. La Corte d'appello, invece, aveva rideterminato il credito spettante e aveva dichiarato valide ed efficaci alcune cessioni di credito. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ultrapetizione e motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe impropriamente ricondotto alla deliberazione comunale relativa a un corso solo la fattura n. 407/2005, riguardante ore non deliberate né pattuite, e avrebbe violato la disciplina sulla forma dei contratti della P.A.; 2) omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la fattura riferita al corso Globalfad sarebbe stata già integralmente pagata e la Corte avrebbe dovuto considerare che la delibera n. 232/2004 riguardava solo l'aumento del monte ore già compensato con la fattura n. 406/2004; 3) ultrapetizione sulla validità delle cessioni di credito, poiché la controparte non avrebbe impugnato sul punto la decisione di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, escludendo sia l'ultrapetizione sia la motivazione apparente, osservando che la Corte territoriale aveva ricostruito in fatto l'esistenza di un contratto scritto e di una convenzione a supporto del compenso per le ore aggiuntive; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio e perché introduceva un profilo fattuale non specificamente dedotto in appello; ha rigettato il terzo motivo, rilevando che l'appello incidentale del professionista aveva investito espressamente la validità di tutte le cessioni dichiarate nulle dal Tribunale, sicché il giudice d'appello doveva pronunciarsi sul punto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune di Tuglie. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Lecce nella parte in cui aveva rideterminato il credito del professionista e aveva dichiarato valide ed efficaci le cessioni di credito relative ad alcune fatture. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato; ha invece escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta dal controricorrente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato insieme al vizio di motivazione apparente, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata fosse priva del minimo costituzionale di motivazione.
La Corte afferma che la sentenza d'appello contiene una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
Richiamato per il dedotto vizio di ultrapetizione; la Corte nega che il giudice d'appello abbia pronunciato oltre il devoluto.
artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Richiamati dal ricorrente sulla forma dei contratti della P.A.; la Corte osserva che l'accertamento di fatto della Corte d'appello consente di escludere la violazione denunciata.
Le doglianze vengono ricondotte, a seconda dei casi, ai nn. 3, 4 e 5; la Corte qualifica alcune censure come in realtà attinenti al vizio di motivazione o ultrapetizione e le respinge o le dichiara inammissibili.
La Corte esclude i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dal controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La denuncia di ultrapetizione non è fondata quando il giudice d'appello si pronuncia entro i confini del devoluto e la domanda incidentale o l'impugnazione della parte richiedono necessariamente una statuizione sul punto controverso.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto l'esposizione del percorso logico-giuridico; non ricorre tale vizio se la sentenza consente di comprendere la ratio decidendi e supera il "minimo costituzionale".
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio né introdurre questioni di fatto non dedotte o non specificamente devolute nei gradi di merito.
- Quando una parte impugna la decisione di primo grado sulla validità di cessioni di credito o di altri effetti negoziali, il giudice di appello deve pronunciarsi sul punto entro i limiti delle domande devolute.
- Nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, l'esistenza di un atto scritto e di una convenzione che documentino l'incarico e le prestazioni può escludere la violazione delle regole di forma dedotte contro il pagamento del compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27586/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27589/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27590/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27592/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27594/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27601/2023 del 29/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →