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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04800/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e respinte in appello e, comunque, diretto a sollecitare una diversa valutazione del merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza di appello del 20/02/2025 della Corte d'appello di Venezia. L'unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di riqualificazione del fatto da rapina aggravata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la condotta andasse sussunta nell'art. 393 c.p.; la Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza riproponeva questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione logica e specifica, traducendosi in una mera lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    richiamato quale fattispecie alternativa invocata dalla difesa; la Corte osserva che richiede la sussistenza di un preteso diritto, ritenuto insussistente nel caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità

  • art. 625 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il provvedimento è reso dalla Corte di cassazione in sede di ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure meramente reiterative di questioni già dedotte in appello e specificamente disattese dal giudice di merito con motivazione puntuale e non illogica.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone l'allegazione e la dimostrazione di un preteso diritto: in difetto di tale presupposto, la fattispecie non è configurabile.
  • Il ricorso per cassazione non può tradursi in una diversa lettura del merito o in una rivalutazione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una risposta completa e logicamente coerente alle doglianze difensive.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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