Cassazione Penale, Sentenza n. 28589/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al Tribunale di Pisa, quale giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più sentenze irrevocabili, sostenendo che i reati fossero accomunati da un medesimo disegno criminoso. In ricorso lamentava che il giudice dell'esecuzione avesse negato la continuazione valorizzando solo la distanza temporale tra i fatti e la diversità dei beni giuridici tutelati, senza considerare indici positivi dedotti nell'istanza: la sostanziale omogeneità dei reati, per lo più contro il patrimonio salvo un episodio in materia di stupefacenti, la comune collocazione territoriale dei fatti (Pisa e zone limitrofe), nonché soprattutto la tossicodipendenza documentata dell'istante, che avrebbe potuto spiegare le condotte come finalizzate al reperimento di denaro o di sostanze per uso personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato si era limitato a escludere la continuazione per la distanza temporale e la diversità dei beni giuridici, senza svolgere un'effettiva verifica dell'elemento potenzialmente unificante rappresentato dallo stato di tossicodipendenza, specificamente allegato e documentato. Ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Pisa, in diversa composizione, per nuovo esame dell'istanza ex art. 671 c.p.p.
Norme richiamate
In sede esecutiva, la tossicodipendenza deve essere valutata come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso, se i reati sono ad essa collegati e dipendenti, restando ferme le ulteriori condizioni richieste per la continuazione ex art. 81, comma 2, c.p.
La continuazione è configurabile solo se ricorrono le condizioni elaborate dalla giurisprudenza per l'unicità del disegno criminoso.
Ha introdotto l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 671 c.p.p., attribuendo rilievo alla tossicodipendenza ai fini della continuazione in executivis.
Ha convertito il d.l. n. 272 del 2005, rendendo vigente la disciplina richiamata dall'art. 671 c.p.p.
sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
Impone il rinvio a diverso giudice persona fisica nel nuovo esame dell'istanza in sede esecutiva.
art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio esecutivo per il riconoscimento della continuazione, il giudice deve valutare in concreto tutti gli indici sintomatici dedotti dall'istante, non potendo arrestarsi a considerazioni generiche sulla distanza temporale tra i fatti o sulla diversità dei beni giuridici offesi.
- Lo stato di tossicodipendenza, se specificamente allegato e documentalmente provato, costituisce un elemento che può assumere rilievo unificante ai fini dell'unicità del disegno criminoso, quando i reati risultino collegati e dipendenti da tale condizione.
- Il rigetto dell'istanza di continuazione è viziato quando omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo e specificamente dedotto dalla difesa; in tal caso è necessario l'annullamento con rinvio per un nuovo esame completo e motivato.
- La disciplina dell'art. 671 c.p.p. non introduce una presunzione automatica di continuazione per il solo stato di tossicodipendenza, ma impone una verifica in concreto dell'incidenza di tale condizione sulla determinazione criminosa, nel rispetto dei requisiti dell'art. 81, comma 2, c.p.
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