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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05956/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio per gravi difetti di impermeabilizzazione della terrazza condominiale, sfociato nella condanna del titolare dell’impresa individuale al risarcimento dei danni. Successivamente il condominio ha promosso azione revocatoria ordinaria e domanda di simulazione/inefficacia nei confronti dell’atto del 14 febbraio 2013 con cui il debitore aveva trasferito il ramo d’azienda ai figli, e del successivo atto di donazione del 30 aprile 2013 di quote sociali. Il tribunale ha accolto la domanda di inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda e ha dichiarato tardive le domande relative alla donazione; la corte d’appello ha rigettato gli appelli. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di impignorabilità dell’avviamento e conseguente insussistenza dell’eventus damni; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che si trattava di conferimento di ramo d’azienda e non di cessione, con asserito incremento patrimoniale; 3) nullità della motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la corte avrebbe valorizzato la successiva donazione pur avendo dichiarato inammissibile l’impugnazione su tale atto; 4) violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c. per aver ritenuto provato per presunzioni il consilium fraudis, facendo leva soprattutto sul rapporto di parentela; 5) omessa pronuncia sull’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione. È stato inoltre proposto un motivo sulle spese di lite, subordinato all’accoglimento dei precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi sull’asserita omessa pronuncia e sull’eventus damni, osservando che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato il motivo di appello e che, in tema di revocatoria, il pregiudizio al creditore può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio, non essendo necessario il completo svuotamento patrimoniale. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del merito, in particolare sulla qualificazione dell’operazione come cessione anziché conferimento e sulla diversa consistenza del patrimonio del debitore. Ha anche escluso il vizio di contraddittorietà della motivazione, chiarendo che la valorizzazione della successiva donazione non contraddiceva la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione relativa a quel singolo atto, poiché tale elemento era stato considerato solo come circostanza fattuale concorrente nella valutazione dell’eventus damni. Quanto al consilium fraudis, la Corte ha ribadito che il vincolo parentale non è elemento esclusivo ma può concorrere, insieme ad altri indizi, a fondare la prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra i ricorrenti per reciproca soccombenza; non vi è stata condanna alle spese in favore del resistente non costituito.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    richiamato solo come base della precedente azione per gravi difetti dell'opera, non come questione decisa in cassazione

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria è fondata quando l'atto dispositivo rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito; il pregiudizio può derivare anche da una modifica qualitativa del patrimonio e da atti collegati tra loro

  • art. 2901 cod. civ.

    medesima norma richiamata per affermare la ratio dell'azione pauliana e la rilevanza del collegamento tra atti successivi

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni, quando il debitore lo eccepisca, grava sul convenuto che contesta la revocatoria

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di esaminare una domanda o un'eccezione; non ricorre se la decisione è stata resa, anche con diversa motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per censurare una motivazione asseritamente apparente, ma la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo chiaro e completo

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    usato come parametro per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    parametro delle censure di violazione di legge, ritenute in parte inammissibili perché dirette in realtà a contestare i fatti

  • art. 2729 c.c.

    la prova per presunzioni richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti; il rapporto parentale può essere un indizio, ma non è da solo decisivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma di modifica richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede l'integrale depauperamento del debitore: è sufficiente che l'atto renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, anche per effetto di una variazione soltanto qualitativa del patrimonio.
  • L'azione revocatoria può colpire l'atto più significativo sul piano economico quando una sequenza di operazioni successive, ravvicinate e coordinate persegua un medesimo risultato lesivo della garanzia patrimoniale del creditore.
  • Quando il debitore contesti l'eventus damni allegando l'esistenza di ulteriori beni capienti, l'onere di provare l'insussistenza del pregiudizio o l'adeguatezza delle residue garanzie patrimoniali grava su chi eccepisce tale mancanza.
  • La prova del consilium fraudis può essere desunta per presunzioni semplici da un insieme di circostanze convergenti, tra cui il vincolo familiare, la contiguità temporale degli atti e il collegamento sostanziale tra le operazioni; il solo rapporto di parentela non basta se non è inserito in un quadro indiziario più ampio.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque esaminato la questione dedotta, anche se con argomentazione diversa da quella auspicata dalla parte; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge o della nullità della sentenza.
  • La deduzione di motivazione apparente o contraddittoria è infondata se la sentenza di merito mostra un percorso logico-giuridico comprensibile e coerente, anche quando utilizza fatti ulteriori come elementi concorrenti della decisione, senza attribuire loro un autonomo effetto decisorio incompatibile con il dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAziendaInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

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