Ordinanza n. 1064/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza -al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6500/2023 resa dal G.d.L. Dott. Francesco Armato del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 6.11.2023 e pubblicata in pari data a definizione del procedimento iscritto al n. 21804/2022 R.G. e notificata il dì 7.11.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, oggetto di domanda di ottemperanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, notificata il 7 novembre 2023, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale Campania. Il TAR ha rilevato che il ricorso e i relativi allegati erano stati depositati in parte senza osservare le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico. In particolare, la sentenza azionata, la certificazione di mancata impugnazione e la rinuncia al mandato di uno dei difensori erano prive dell'attestazione di conformità richiesta dalla normativa applicabile. Il giudizio è stato quindi rinviato per consentire la regolarizzazione documentale.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza nel merito. Ha ordinato al ricorrente di regolarizzare, mediante le necessarie attestazioni di conformità, la sentenza azionata, la certificazione di mancata impugnazione e la rinuncia al mandato depositate nel fascicolo. Il termine assegnato è perentorio: 15 giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza da parte della Segreteria. Il TAR ha avvertito che l'omessa regolarizzazione nel termine potrà essere valutata ai fini dell'irricevibilità del ricorso. La trattazione è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 14 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.C.M. n. 40/2016
Richiede l'attestazione di conformità delle copie informatiche depositate nel processo amministrativo telematico.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 (C.A.D.)
Disciplina il valore e la conformità delle copie informatiche di documenti analogici.
Impone il rispetto delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, tra cui gli obblighi relativi alle attestazioni di conformità.
È richiamato quale base dell'avviso alla parte in ordine alle conseguenze processuali della mancata regolarizzazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, il deposito di copie informatiche di atti rilevanti ai fini del giudizio richiede l'attestazione di conformità all'originale, secondo le modalità previste dalla disciplina tecnica e dal Codice dell'amministrazione digitale.
- Quando gli atti depositati in un giudizio di ottemperanza sono privi dell'attestazione di conformità prescritta, il giudice può assegnare alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione documentale e rinviare la trattazione.
- La mancata regolarizzazione entro il termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini dell'irricevibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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