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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40291/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un avvocato per ottenere il pagamento dei compensi maturati in alcuni giudizi nei quali aveva prestato attività professionale. Il Tribunale di Napoli aveva condannato al pagamento il Comune, ritenendo che gli incarichi fossero stati conferiti dalla società affidataria dei servizi immobiliari in nome e per conto del Comune, sulla base di una procura sostanziale e processuale rilasciata dal Comune alla società. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che la disciplina speciale non fosse applicabile perché la lite riguardava non solo il quantum, ma anche l'an debeatur; con il secondo ha dedotto la violazione di varie norme codicistiche sull'interpretazione del contratto e sulla rappresentanza, sostenendo che il rapporto tra Comune e società integrasse un mandato senza rappresentanza e non una procura, con conseguente obbligo della società, e non del Comune, di pagare il difensore. I controricorrenti hanno resistito anche eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua impugnabilità in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la questione fosse già risolta dalle Sezioni Unite: le controversie sui compensi dell'avvocato restano soggette al rito dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto o l'an debeatur. Quanto al secondo, ha dichiarato inammissibili le censure perché non si confrontavano con una autonoma ratio decidendi del Tribunale, fondata sulla procura rilasciata dal Comune alla società e sulla spendita del nome del Comune negli atti di conferimento degli incarichi; inoltre ha ribadito che l'interpretazione del contratto è valutazione di fatto censurabile solo per violazione dei canoni legali, non tramite una diversa lettura alternativa. Il Comune è stato condannato alle spese e alla previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    La controversia sui compensi dell'avvocato resta assoggettata al rito speciale anche se il cliente contesta l'an debeatur; la decisione del Tribunale è inappellabile.

  • art. 28 L. n. 794 del 1942

    Le controversie relative alla domanda dell'avvocato per le proprie spettanze giudiziali rientrano nel procedimento speciale richiamato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    Come sopra, la doglianza deve investire la violazione dei canoni interpretativi e non proporre una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 1388 c.c.

    Richiamato nel quadro delle norme sulla rappresentanza per contestare la qualificazione del conferimento di incarichi come procura.

  • art. 1394 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla rappresentanza, ma non decisivo nella ratio della Corte.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla rappresentanza, ma non decisivo nella ratio della Corte.

  • art. 1704 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la tesi del mandato senza rappresentanza.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la tesi del mandato senza rappresentanza.

  • art. 1719 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di obblighi del mandatario.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte accolga la censura.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto il pagamento dei compensi dell'avvocato restano soggette al rito speciale dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando siano contestati l'esistenza del rapporto professionale o il fondamento dell'obbligo di pagamento.
  • La decisione del Tribunale resa nel rito speciale dei compensi professionali è inappellabile e può essere impugnata con ricorso per cassazione.
  • In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di un contratto o di una procura è ammissibile solo se si deduce la violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è consentito limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo.
  • Le clausole contrattuali intercorse tra terzi non possono essere invocate per escludere, nei confronti del professionista, una responsabilità contrattuale già ricondotta dal giudice alla procura e alla spendita del nome del soggetto rappresentato.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una specifica procura e sulla spendita del nome del rappresentato negli atti di conferimento dell'incarico, tale autonoma ratio deve essere specificamente censurata, altrimenti la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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