Cassazione Penale, Ordinanza n. 09320/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non consentiti perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una rilettura del fatto già compiute dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 2 luglio 2024. Con il primo motivo si denunciava violazione di legge in relazione agli artt. 52 e 612 c.p.; con il secondo motivo si deduceva vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento ascritto al ricorrente. La Corte rileva che le censure erano sostanzialmente rivalutative e già prospettate in appello, a fronte di una motivazione di merito ritenuta congrua, fondata sul fatto che gli eventi si sarebbero svolti in presenza degli operanti e che la diversa versione dell'imputato e della compagna non fosse credibile.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge; dalla decisione non emerge un'applicazione nel merito della scriminante, ma solo la constatazione che la censura era rivalutativa e quindi non scrutinabile in cassazione in questi termini.
Richiamato dal ricorrente come norma oggetto della dedotta violazione di legge; la Corte non entra nel merito della qualificazione giuridica, limitandosi a ritenere inammissibile il motivo per la sua natura fattuale.
È il parametro processuale implicito del ricorso per cassazione e dei vizi denunciabili; la Corte evidenzia che non è consentita una nuova valutazione delle emergenze probatorie sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione quando la censura mira solo a una rilettura del fatto.
Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, pur formalmente dedotte come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio e a una diversa ricostruzione del fatto.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione congrua e non manifesta illogicità, la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
- La deduzione di cause di giustificazione o di altri profili sostanziali, se richiede una rivalutazione delle emergenze istruttorie già scrutinata in appello, è inammissibile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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